Cassazione Civile, Ordinanza n. 34403/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato un'eccedenza di IVA portata in detrazione e poi rimborsata alla società contribuente. L'eccedenza derivava dal corrispettivo versato per il subentro in un contratto di leasing avente ad oggetto un capannone industriale e dal pagamento dei relativi canoni. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo sussistente l'inerenza del costo all'attività d'impresa e non decisivo il fatto che l'investimento non avesse generato operazioni imponibili. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il rimborso non spettasse perché l'operazione non sarebbe stata un acquisto di bene ammortizzabile, ma soltanto l'acquisizione del diritto di utilizzazione del bene tramite leasing.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale e il principio secondo cui, ai fini dell'art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, il leasing relativo a un bene con caratteristiche tali da equipararlo a un bene di investimento va trattato, per l'utilizzatore, come acquisto di bene ammortizzabile, con conseguente spettanza del rimborso dell'eccedenza IVA detraibile superiore alla soglia di legge. Ha inoltre precisato che tale principio vale anche quando l'acquisizione del bene in leasing avvenga mediante cessione di un precedente contratto di leasing, poiché anche in tal caso si acquisisce il diritto di utilizzazione del bene. Non essendo stata contestata la presenza di tali caratteristiche nel caso concreto, la sentenza di appello non è stata ritenuta erronea. Il ricorso è stato rigettato e le spese di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione sul rimborso dell'eccedenza IVA va applicata anche al leasing, quando l'operazione sia equiparabile all'acquisto di un bene di investimento o ammortizzabile per l'utilizzatore, secondo le caratteristiche economiche e traslative del contratto.
art. 14, par. 1, direttiva IVA
Il concetto di cessione di beni è riferito al trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario, non alla sola disponibilità giuridica; ciò giustifica l'anticipazione dell'effetto traslativo ai fini fiscali nel leasing con caratteristiche assimilabili alla vendita.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso dell'eccedenza IVA, il contratto di leasing può essere assimilato all'acquisto di un bene ammortizzabile quando il suo assetto economico trasferisce all'utilizzatore i rischi e benefici tipici della proprietà, ovvero quando prevede il trasferimento finale del bene o l'attribuzione delle caratteristiche essenziali della proprietà.
- L'operazione di subentro in un contratto di leasing non esclude, di per sé, la qualificazione dell'operazione come acquisto di bene di investimento ai fini dell'art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, se determina in capo al subentrante il diritto di utilizzare il bene con le medesime caratteristiche economico-fiscali rilevanti.
- Quando il motivo di ricorso si limita a contestare in astratto la qualificazione giuridica dell'operazione, senza censurare specificamente la ricorrenza in concreto dei presupposti fattuali che rendono il leasing assimilabile a un acquisto di bene ammortizzabile, il ricorso è infondato.
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