Cassazione Penale, Sentenza n. 5333/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 17/07/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 22/06/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorso deduceva tre motivi: (1) errata interpretazione di intercettazioni poste a fondamento della contestazione di detenzione di armi (sostenendo che riferimenti a "mitra" e "pistole" fossero equivocati o si riferissero ad altro materiale); (2) insufficienza di elementi per ritenere la partecipazione all'associazione mafiosa (contestazione della ricostruzione degli atti attribuiti allo Iovino); (3) assenza di esigenze cautelari attuali, invocando il "tempo silente" (fatti del 2020), un provvedimento di riabilitazione, il nulla osta al rilascio della patente, relazioni positive della DIA e l'ammissione a detenzione domiciliare nel 2020 per reato del 2009.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non contestasse adeguatamente le motivazioni logiche dell'ordinanza del riesame. Quanto alle intercettazioni, la Corte ha confermato che la valutazione del contenuto è accertamento di fatto di competenza del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua; non è emerso travisamento della prova. Sul ruolo nell'associazione mafiosa, il Collegio ha ritenuto che sussista una piattaforma di gravità indiziaria fondata su plurimi e congruenti riscontri (custodia armi, intermediazione nelle estorsioni, assistenza a familiari di detenuti, partecipazione a riunioni di clan). Le esigenze cautelari sono state giudicate giustificate (anche alla luce della storica appartenenza al clan e del rischio di reiterazione). È stata quindi ribadita l'adeguatezza della misura cautelare; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 416-bis
La norma è stata interpretata nel senso che le condotte contestate (custodia di armi per il clan, intermediazione nelle estorsioni, assistenza a detenuti) integrano la partecipazione all'associazione mafiosa poiché costituiscono atti funzionali e la messa a disposizione stabile nella struttura del sodalizio
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, c.p.p.
Richiamata la doppia presunzione di adeguatezza delle misure cautelari per determinati delitti; ciò ha contribuito a fondare la valutazione della necessità della custodia cautelare davanti al tribunale del riesame
Disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria in ordine alla comunicazione e al versamento relativo alla condanna per inammissibilità del ricorso (Cassa delle ammende)
Massime di principio
- Le valutazioni sul contenuto e sul significato delle intercettazioni sono accertamenti di fatto riservati al giudice del merito; in Cassazione possono essere contrastate solo per manifesta illogicità o per travisamento della prova chiaramente decisivo
- Per ottenere l'annullamento di provvedimenti cautelari è necessario non solo proporre un'interpretazione alternativa delle intercettazioni, ma dimostrare che quella del giudice di merito sia difforme in modo incontestabile e decisivo rispetto alla realtà
- La presenza di molteplici riscontri indiziari coerenti (es. custodia armi, partecipazione a riunioni, ruolo funzionale nell'estorsione, assistenza a familiari di detenuti) può integrare una solida piattaforma di gravità indiziaria per l'accusa di associazione mafiosa
- Elementi personali favorevoli (riabilitazione, misure alternative passate, pareri positivi di autorità amministrative) non annullano automaticamente le esigenze cautelari quando emergono, nel procedimento penale, fatti e indizi che indicano un rischio attuale di reiterazione
- Differenze nel trattamento cautelare tra indagati possono essere giustificate dalla diversa posizione personale e dalla presenza/assenza di precedenti o indizi specifici che rendano attuale il pericolo di recidiva per un soggetto ma non per un altro
- Un ricorso manifestamente infondato o prevalentemente fattuale può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende)
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