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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25929/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un laboratorio privato accreditato aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell’ASL per il pagamento di una somma corrispondente alla decurtazione del 20% operata sulle prestazioni rese tra giugno 2010 e giugno 2013. Il tribunale aveva revocato il decreto ritenendo che la riduzione del corrispettivo discendesse dagli accordi tra le parti, che richiamavano la disciplina della legge finanziaria 2007 e della normativa regionale, e che tale rinvio rendesse applicabile lo sconto anche oltre il triennio 2007-2009. La corte d’appello aveva confermato la decisione, osservando che le parti avevano pattiziamente quantificato il corrispettivo per relationem, che nulla impediva di mantenere convenzionalmente lo sconto nella stessa misura anche dopo il venir meno dell’efficacia normativa della disposizione richiamata, che la struttura privata non era obbligata a sottoscrivere la convenzione e che il contratto, di natura privatistica, era vincolante tra le parti. In cassazione il laboratorio ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sullo sconto del 20%, degli artt. 1322, 1362, 1370 e 1419 c.c., delle norme sulla regolazione tariffaria del servizio sanitario e dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, sostenendo in sintesi che: il richiamo alla legge finanziaria 2007 era generico e non implicava accettazione di uno sconto ultrattivo; la clausola sarebbe stata predisposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione; la disciplina transitoria non poteva operare oltre il triennio 2007-2009; la natura di contratto di adesione imponeva l’interpretazione contro il predisponente; il rinvio avrebbe dovuto essere ritenuto mobile e non fisso; alcune clausole sarebbero state nulle perché contrastanti con la natura temporanea della disposizione richiamata e avrebbero dovuto essere sostituite con le tariffe vigenti ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la sentenza d’appello aveva correttamente qualificato come fisso il rinvio contrattuale alla disciplina sullo sconto, affermando che, cessata l’efficacia normativa della disposizione richiamata, le parti potevano comunque validamente pattuire uno sconto nella stessa misura già prevista dalla legge. Tuttavia ha rilevato che il ricorso era comunque carente sotto il profilo dell’autosufficienza e della specificità, poiché non riportava né localizzava nel fascicolo i contratti e le clausole oggetto di interpretazione, né indicava in modo puntuale i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui la Corte territoriale si sarebbe discostata da essi. La Corte ha quindi confermato la vincolatività dell’interpretazione data dal giudice di merito e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. 27 dicembre 2006, n. 296

    La disciplina sullo sconto del 20% è richiamata come norma di riferimento, ma la Corte ribadisce che la sua efficacia è limitata al triennio 2007-2009; tuttavia ciò non impedisce alle parti, in via pattizia, di assumere quello stesso sconto come contenuto contrattuale anche oltre la sua vigenza normativa, se la volontà negoziale è espressa in modo chiaro.

  • art. 1322 c.c.

    È richiamato come parametro della libertà contrattuale; la Corte valorizza la possibilità delle parti di determinare convenzionalmente il contenuto del contratto, nei limiti della chiarezza della volontà negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato tra le regole ermeneutiche che il ricorrente assume violate; la Corte rileva però che il motivo non indica specificamente il punto di discostamento del giudice di merito.

  • art. 1370 c.c.

    È invocato dal ricorrente per sostenere l’interpretazione contro il predisponente, ma la Corte non ne ravvisa l’operatività decisiva nel caso, anche per difetto di specificità delle censure e per la mancanza di adeguata riproduzione delle clausole.

  • art. 1419 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità delle clausole e alla loro sostituzione automatica; la Corte non accoglie la tesi perché non ritiene dimostrato il contrasto con norme imperative né la violazione dei canoni interpretativi.

  • art. 8 d.l. n. 248 del 2007, conv. in L. n. 31 del 2008

    È invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina dei rapporti con le strutture accreditate, ma non assume rilievo decisivo nella decisione di rigetto.

  • art. 79 d.l. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008

    È richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul contenimento della spesa sanitaria, ma non viene ritenuto idoneo a sovvertire la decisione impugnata.

  • art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992

    È richiamato quale disciplina del sistema di accreditamento e dei rapporti convenzionali con le strutture private; la Corte ribadisce che l’accreditamento non elimina l’autonomia contrattuale nei limiti degli accordi stipulati, ma non consente alla struttura di sottrarsi a pattuizioni validamente assunte.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte lo applica in senso rigoroso quanto ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: il motivo che non individua con precisione le censure e non riporta/localizza gli atti e i documenti su cui si fonda si risolve in un non motivo ed è inammissibile sotto il profilo della tecnica di deduzione.

  • art. 369 c.p.c.

    È richiamato per affermare che il soddisfacimento dell’autosufficienza può avvenire anche mediante l’indicazione idonea della fase processuale in cui i documenti sono stati prodotti o formati, ma nel caso concreto tale onere non è stato assolto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha scandito la trattazione camerale del ricorso, senza incidere sul merito della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra strutture sanitarie private accreditate e azienda sanitaria, il richiamo in contratto a una disciplina legislativa temporalmente limitata non comporta, di per sé, la proroga automatica degli effetti della norma oltre il suo ambito di vigenza; occorre verificare se le parti abbiano effettivamente e in modo chiaro voluto recepire quello specifico contenuto anche per il periodo successivo.
  • La qualificazione del rinvio contrattuale come fisso o mobile è un accertamento riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurato solo mediante una critica puntuale delle affermazioni della sentenza impugnata e delle clausole interpretate.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesti l’interpretazione di un contratto deve indicare con precisione quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato; la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo contrattuale non è sufficiente.
  • L’onere di autosufficienza del ricorso impone che i documenti e le clausole decisive siano riprodotti o comunque specificamente localizzati nel ricorso; in mancanza, la censura si traduce in un non motivo.
  • Il fatto che una struttura privata sia accreditata e operi nell’ambito del servizio sanitario non esclude la libertà di accettare o meno la convenzione, ma una volta stipulato l’accordo restano vincolanti le pattuizioni sul corrispettivo validamente assunte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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