Cassazione Civile, Ordinanza n. 04745/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente pubblico)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR il bando di gara indetto da una società operante nel settore ferroviario e il successivo provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che l’oggetto della gara fosse impossibile o illecito perché sovrapponibile a una tecnologia di diagnostica impresenziata coperta da brevetto di sua titolarità. Secondo la ricorrente, il giudice amministrativo avrebbe dovuto limitarsi a valutare incidentalmente, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., la pregiudiziale esistenza del diritto di privativa, senza pronunciare su di esso in via principale. La Corte di cassazione è stata investita del ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva invece accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che la controversia atteneva in realtà all’accertamento principale della violazione del brevetto, dunque alla giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo del ricorso deduceva violazione degli artt. 7, 8 e 133 c.p.a., oltre che degli artt. 111, comma 8, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a., sostenendo che il petitum sostanziale fosse l’annullamento dei provvedimenti amministrativi, non già l’accertamento del diritto di privativa.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha rigettato il ricorso e ha confermato la statuizione del Consiglio di Stato sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla parte della domanda fondata sull’asserita violazione del brevetto. Ha ritenuto che, al di là della formale impugnazione del bando e dell’aggiudicazione, il contenuto sostanziale della pretesa fosse l’accertamento principale della violazione di un diritto soggettivo di privativa industriale, con possibili conseguenze risarcitorie e inibitorie, materia riservata al giudice ordinario. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
fondamento del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 362, comma 1, c.p.c.
norma che consente il ricorso alle Sezioni unite per questioni di giurisdizione
art. 110 c.p.a.
richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le decisioni del giudice amministrativo
art. 7 c.p.a.
evocato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative all’esercizio del potere
art. 8 c.p.a.
la Corte esclude che la questione sul brevetto potesse essere trattata come mera questione pregiudiziale incidentale nel giudizio amministrativo
art. 133 c.p.a.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la Corte ne esclude l’applicabilità nel caso concreto
art. 120, comma 4, D.Lgs. n. 30/2005
richiamato dal Consiglio di Stato per affermare la competenza del giudice ordinario nelle controversie sulla violazione dei diritti di proprietà industriale
L. n. 633/1941
richiamata nel ricorso originario come norma sostanziale correlata alla dedotta violazione di diritti di esclusiva
art. 1325 c.c.
richiamato nel ricorso originario in relazione alla dedotta illegittimità/illeceità dell’oggetto del bando, ma la Corte ricondice la questione alla tutela civilistica del diritto di privativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale: se la domanda, pur formalmente diretta all’annullamento di atti amministrativi, mira in realtà all’accertamento principale di un diritto soggettivo di privativa industriale, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- La cognizione incidentale del giudice amministrativo ex art. 8 c.p.a. è ammessa solo quando la questione pregiudiziale costituisca un presupposto per la valutazione della legittimità del potere pubblico; non ricorre quando l’accertamento richiesto riguarda in via principale la violazione di un diritto soggettivo estraneo al procedimento amministrativo.
- La circostanza che la medesima vicenda possa dar luogo anche a una tutela davanti al giudice ordinario non consente di trasformare in controversia di giurisdizione amministrativa una domanda che, nella sostanza, tende a far valere la lesione di un diritto di esclusiva con possibili effetti risarcitori e inibitori.
- La deduzione che un bando di gara sarebbe illecito perché avente ad oggetto prestazioni coincidenti con una tecnologia brevettata non sposta automaticamente la giurisdizione sul giudice amministrativo, se la contestazione richiede prima di tutto l’accertamento della titolarità e della violazione del brevetto.
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