Sentenza n. 489/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, n. 27/2025, pubblicata in data 12/02/205, R.G. 372/2024, Giudice Dott. Claudio Michelucci, notificata in data 13/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o parziale esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, con particolare riguardo al pagamento delle somme spettanti, degli interessi legali e, per uno dei ricorrenti, anche della sorte capitale
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, n. 27/2025. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto la sorte capitale a cinque ricorrenti, ma non gli interessi legali liquidati nel titolo giudiziale; nei confronti del sesto ricorrente, invece, è rimasto ineseguito anche il pagamento della sorte capitale. La parte ricorrente ha quindi insistito per il pagamento degli interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione delle somme.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale già corrisposta ai cinque ricorrenti, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha però ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e pagare gli interessi legali spettanti ai medesimi ricorrenti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre ordinato al Ministero di pagare entro lo stesso termine tutte le somme liquidate nel titolo giudiziale in favore del sesto ricorrente, nei cui confronti il giudicato era rimasto ineseguito. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.300 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla parte del giudicato già spontaneamente eseguita dall'amministrazione nel corso del processo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sorte capitale intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale parte, ma non preclude la prosecuzione del giudizio per gli accessori ancora dovuti, quali gli interessi legali liquidati nel titolo esecutivo.
- Quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme residue entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta assicura l'integrale esecuzione del giudicato dopo l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'amministrazione, consentendo al commissario di sostituirsi all'amministrazione inadempiente e di delegare le attività esecutive a un dirigente o funzionario.
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