Ordinanza n. 43/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 71976/GRFVG dd. 29.12.2025 del Direttore del Servizio Attività culturali e del relativo Allegato A, di “Adozione dell’elenco dei soggetti ammissibili e non ammissibili ai finanziamenti per il triennio 2026-2028”, quantomeno nella parte in cui l’odierna ricorrente (soggetto istante n. 3) è risultata non ammessa ai finanziamenti; - del decreto n. 4678/GRFVG dd. 3.2.2026 del Direttore del Servizio Attività culturali, di “Adozione dell’elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento con l’indicazione dei punteggi numerici attribuiti e la determinazione dell’entità dell’incentivo assegnato per l’annualità 2026 – triennio 2026-2028” e del relativo Allegato A; - laddove ciò occorra, del d.P.Reg. 3.10.2025, n. 97, con cui è stato emanato il “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio e divulgazione della cultura umanistica e artistica, iniziative di divulgazione della cultura scientifica e iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)” e del relativo Allegato A, nella parte in cui prevede criteri di valutazione del tutto generici; - laddove ciò occorra, del decreto del Direttore del Servizio Attività culturali n. 53936/GRFVG dd. 16.10.2025, successivamente integrato con decreto n. 67949/GRFVG del 5.12.2025, di adozione dello “Avviso pubblico di disciplina dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti previsti dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 2, 13, comma 2, 23, commi 2 e 3, 24, comma 4, e 26, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), relativi al triennio 2026-2028” e del relativo Allegato 1, nella parte in cui prevede criteri di valutazione del tutto generici; - laddove ciò occorra, del decreto del Direttore del Servizio Attività culturali n. 54795/GRFVG dd. 20.10.2025, di “Approvazione della modulistica per la domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio 2026-2028” e dei relativi allegati, nella parte in cui prevede criteri di valutazione del tutto generici; - laddove ciò occorra, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 839877/GRFVG dd. 3.12.2025; - del decreto del Direttore Centrale del Servizio Attività culturali n. 70699/GRFVG dd. 16.12.2025, di “Nomina della Commissione valutatrice delle domande risultate ammissibili a seguito della fase istruttoria preliminare relative alla annualità 2026 (triennio 2026-2028)”; - del verbale della Commissione valutatrice del 18.12.2025 (ivi compresa la allegata tabella dei soggetti ammessi e non ammessi), prot. n. 915272/P/GEN dd. 29.12.2025 e del relativo Allegato A; - laddove ciò occorra della deliberazione di Giunta Regionale n. 96 del 30.1.2026, di “Ripartizione delle risorse dell’annualità 2026 tra i diversi settori tipologici”; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, consequenziale o presupposto a quelli sopra indicati, anche allo stato non conosciuto; in via subordinata, ove necessario, per l’accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D’Angelo e Miran Hrovatin – ETS in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi in corso di causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal finanziamento regionale per il triennio 2026-2028, conseguente all'attribuzione di 58/120 punti, nonché gli atti presupposti e connessi della procedura valutativa
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore culturale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti regionali di ammissione e finanziamento dei progetti culturali triennali, nella parte in cui la propria proposta è risultata non ammessa per il mancato raggiungimento della soglia minima di 60/120 punti. Ha dedotto, con il primo motivo, l'indeterminatezza dei criteri e degli indicatori qualitativi previsti dal regolamento e dai relativi allegati, in particolare dell'indicatore relativo alla capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente, ritenendo che tali criteri non fossero accompagnati da parametri sufficientemente determinati. Con il secondo motivo ha censurato l'erroneità, irragionevolezza e illogicità della valutazione concreta, lamentando che l'attribuzione di 8/30 punti, corrispondente alla fascia qualitativa "discreta", fosse incongruente rispetto agli elementi oggettivi indicati nella domanda di finanziamento e discriminatoria e incoerente rispetto ai punteggi attribuiti ad altri partecipanti dello stesso settore. In via subordinata ha chiesto il risarcimento dei danni. La Regione ha difeso la legittimità degli atti e chiesto il rigetto della domanda cautelare. In udienza ha dichiarato la disponibilità di risorse economiche sufficienti, ove necessario, per finanziare l'iniziativa della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, sospendendo l'esecuzione degli atti impugnati limitatamente alla posizione della ricorrente e al suo specifico interesse. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto meritevoli di considerazione le censure relative alla valutazione dell'indicatore concernente la capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale. Il punteggio di 8/30, collocato nella fascia "discreta", non risultava intelligibile né adeguatamente coerente con gli elementi oggettivi emergenti dalla domanda di finanziamento, sia considerato in sé sia in comparazione con le valutazioni di altri soggetti operanti nel medesimo settore. Il giudice ha inoltre rilevato che le giustificazioni fornite dalla Regione in giudizio costituivano un'inammissibile integrazione postuma della motivazione e, comunque, si fondavano su valutazioni estranee al perimetro delle competenze esercitate dalla Commissione. La Regione è stata ordinata a riesaminare la decisione entro 15 giorni dalla comunicazione via PEC dell'ordinanza e a comunicarne l'esito alla ricorrente e al TAR entro i successivi 5 giorni. La misura non incide sulle posizioni degli altri partecipanti né, per il resto, sull'efficacia degli atti impugnati. È stato precisato che la precedente misura cautelare monocratica aveva esaurito i propri effetti ai sensi dell'art. 56, comma 4, c.p.a. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state riservate al definitivo; il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice l'ha applicata per accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame amministrativo.
art. 55, comma 11, c.p.a.
È stato applicato per fissare la pubblica udienza di discussione del ricorso nel merito.
art. 56, comma 4, c.p.a.
Il giudice ha precisato che la misura cautelare monocratica precedentemente concessa aveva esaurito i propri effetti.
art. 8, comma 2, del Regolamento emanato con d.P.Reg. FVG 3 ottobre 2025, n. 97
La norma prevede la soglia minima di 60/120 punti per l'ammissione ai finanziamenti; la ricorrente ha ottenuto 58 punti.
art. 26 l.r. Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2014, n. 16
Costituisce la base legislativa del regolamento regionale relativo ai finanziamenti per progetti triennali di rilevanza regionale in materia culturale.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'attribuzione di un punteggio valutativo è sospettabile di illegittimità quando la sua collocazione in una determinata fascia qualitativa non sia intelligibile alla luce degli elementi oggettivi forniti dal candidato e risulti irragionevole anche rispetto alle valutazioni rese per altri partecipanti comparabili.
- La motivazione dell'atto amministrativo non può essere integrata postumamente mediante giustificazioni formulate dalla difesa dell'amministrazione nel processo, soprattutto quando tali giustificazioni introducano criteri o valutazioni estranei all'ambito considerato dall'organo amministrativo competente.
- Quando sussistano dubbi sulla ragionevolezza della valutazione amministrativa e l'amministrazione dichiari la disponibilità di risorse sufficienti, la tutela cautelare può essere conformata come sospensione limitata alla posizione del ricorrente e ordine di riesame, senza estendere gli effetti agli altri partecipanti o all'intera procedura.
- L'ordine cautelare di riesame deve essere eseguito entro il termine fissato dal giudice e il relativo esito deve essere comunicato sia all'interessato sia all'organo giurisdizionale.
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