L.R. Umbria 21/2005
Nuovo Statuto della Regione Umbria .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLo Statuto disciplina principi, organizzazione, funzioni e fonti della Regione Umbria: autonomia, diritti, partecipazione, rapporti con UE ed enti locali, assetto degli organi regionali, programmazione, bilancio, garanzie e revisione statutaria. Contiene norme transitorie di adeguamento iniziale, ormai storicamente esaurite.
Nuovo Statuto della Regione Umbria
Nuovo Statuto della Regione Umbria
Lo Statuto definisce i principi fondamentali, l’assetto istituzionale, il sistema delle fonti e i rapporti tra Regione, enti locali e Unione europea. Si applica esclusivamente nel territorio dell’Umbria e costituisce il testo di vertice dell’ordinamento regionale.
Principi generali e identità regionale
La Regione è qualificata come autonomia costitutiva della Repubblica italiana, nel rispetto della Costituzione e del diritto dell’Unione europea. Lo Statuto valorizza unità nazionale, laicità delle istituzioni, libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà e identità nazionale, promuovendo il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità regionale.
Tra i valori identitari sono richiamati pace, non violenza, diritti umani, accoglienza, coesione sociale e territoriale, legalità e contrasto alla criminalità organizzata, integrazione tra i popoli, vocazione europeista, pluralismo culturale ed economico, cultura del lavoro e dell’impresa, tutela dell’ambiente e patrimonio spirituale umbro. È prevista anche la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storico-locali.
La Regione è composta dai Comuni dell’Umbria e dalle Province di Perugia e Terni; il capoluogo è Perugia. Sono previsti gonfalone, bandiera e stemma con i tre Ceri di Gubbio.
Diritti, uguaglianza e pari opportunità
Lo Statuto impone alla Regione di rimuovere le discriminazioni fondate su molteplici fattori, di eliminare gli ostacoli economici, culturali e sociali e di tutelare le fasce deboli della popolazione, anche in situazioni temporanee di svantaggio. È espressamente garantito il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, con attenzione all’autonomia, all’accesso, all’inclusione sociale, alla vita indipendente e all’inserimento lavorativo.
Sono tutelati i diritti dei bambini, degli adolescenti e degli anziani. La Regione sostiene anche le persone anziane come risorsa della comunità e interviene contro situazioni di disagio.
Sul piano della parità, la Regione promuove pari opportunità tra donne e uomini in ogni ambito, con azioni positive e misure per l’accesso alle cariche elettive e agli organi di governo regionali e degli enti partecipati. È previsto il riequilibrio di genere anche negli organi collegiali regionali.
Famiglia, convivenze, immigrazione e umbri all’estero
La Regione riconosce i diritti della famiglia e tutela anche le forme di convivenza. Promuove politiche di conciliazione tra tempi di vita e lavoro, il sostegno alle giovani coppie, ai nuclei svantaggiati e alla natalità.
Sono mantenuti e sviluppati i legami con gli umbri residenti all’estero, favorendone partecipazione, coinvolgimento e, se possibile, rientro e reinserimento. La Regione riconosce inoltre il valore umano, sociale e culturale dell’immigrazione e favorisce il pieno inserimento delle persone immigrate.
Pace, ambiente, cultura, turismo, agricoltura e sviluppo sostenibile
La pace è qualificata come diritto fondamentale della persona e dei popoli; la Regione concorre a promuoverla con iniziative legislative, informative, educative e di cooperazione.
L’ambiente, il paesaggio, la biodiversità e il patrimonio culturale sono beni essenziali della collettività. La Regione tutela patrimonio montano, rurale, idrico e forestale, conserva le specie autoctone, promuove il turismo sostenibile, sostiene l’attività agricola e qualifica insediamenti, infrastrutture e ambiente urbano, con attenzione a centri storici, borghi e prevenzione dello spopolamento.
Lo Statuto riconosce a tutti il diritto a vivere in un ambiente salubre e il diritto a essere informati sulle condizioni e sui rischi ambientali. L’azione regionale deve ispirarsi a precauzione, prevenzione, proporzionalità, sostenibilità, trasparenza e partecipazione. Sono promosse riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti, contenimento di rumori ed emissioni.
Sono inoltre disciplinati la tutela delle risorse naturali, il carattere pubblico dell’acqua, il diritto universale all’accesso idrico e politiche coerenti di gestione delle risorse idriche. È presente un richiamo specifico alla crisi climatica, con impegno verso adattamento, transizione ecologica, riduzione delle cause antropiche e neutralità climatica.
Mobilità, salute, istruzione, lavoro e connettività
La Regione concorre a un sistema di mobilità integrato e sostenibile, connesso con l’esterno. In materia sanitaria promuove la salute come diritto universale, attraverso il servizio sanitario regionale e una rete di servizi sanitari, sociali e assistenziali accessibile, equa e non discriminatoria, con coinvolgimento di utenti, cittadini, volontariato ed enti del terzo settore.
Lo Statuto valorizza attività fisica e sport come fattori per la salute, prevede misure per la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro e favorisce un sistema di sicurezza sociale, l’invecchiamento attivo e interventi specifici per le persone con disabilità.
In istruzione e formazione la Regione riconosce la funzione fondamentale dell’istruzione pubblica, il diritto allo studio, l’autonomia scolastica, la ricerca scientifica, l’istruzione e formazione professionale, la formazione lungo tutto l’arco della vita, la prevenzione della dispersione scolastica e il sostegno ai livelli più alti di studio per i privi di mezzi. Sono valorizzate l’Università di Perugia, l’Università per Stranieri, gli Istituti per l’Alta Formazione e gli ITS.
Sul lavoro la Regione assume occupazione, sicurezza, qualità del lavoro e ruolo sociale dell’impresa come obiettivi primari, favorendo investimenti produttivi, imprenditorialità giovanile, femminile e non profit, nonché politiche per l’inserimento di persone con disabilità o svantaggiate. È riconosciuto anche il diritto alla connettività e all’accesso a internet in condizioni di parità territoriale.
Sussidiarietà, programmazione e rapporti istituzionali
La sussidiarietà è principio dell’azione politica e amministrativa regionale. La Regione conferisce funzioni amministrative ai Comuni e alle Province secondo sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficienza ed economicità, promuove l’associazionismo tra enti locali e favorisce l’iniziativa autonoma dei cittadini, delle famiglie, del volontariato e degli enti del terzo settore.
È riconosciuto il ruolo delle autonomie funzionali e sociali, che partecipano alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale. La programmazione è metodo dell’azione regionale e comprende strumenti generali come piano regionale di sviluppo, documento di programmazione e piano urbanistico territoriale.
La Regione instaura rapporti con gli enti locali nel quadro della leale collaborazione e promuove forme stabili di confronto con Comuni, Unioni, associazioni di Comuni e Province. Sono disciplinati i rapporti interregionali, con possibilità di intese e accordi per coordinare azioni e funzioni tra Regioni, anche su iniziativa dei Comuni interessati.
Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione e partecipazione degli enti locali. Esprime pareri e proposte, anche obbligatori su programmazione, bilancio, conti e attribuzione/esercizio delle competenze locali; in caso di dissenso la deliberazione assembleare richiede maggioranza assoluta. La Giunta, se non si conforma a un parere richiesto, deve motivare il rigetto.
È previsto il potere sostitutivo regionale in caso di inerzia di Comuni e Province, esercitabile dalla Giunta previa diffida e sentito il Consiglio delle Autonomie locali.
Partecipazione, informazione e referendum
La Regione riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di governo. Oltre all’iniziativa legislativa e referendaria, sono previste petizione, consultazione e istruttoria pubblica. La Regione deve attivare forme di ascolto dei bisogni dei cittadini per migliorare servizi e prestazioni.
Sul versante informativo, la Regione garantisce pubblicità, trasparenza, accesso agli atti, pluralismo dei mezzi di informazione e comunicazione, innovazione tecnologica e digitalizzazione.
Il referendum è istituto di democrazia diretta. Sono previsti referendum consultivi e abrogativi, con disciplina dei tempi certi e inderogabili per l’indizione e lo svolgimento. Il referendum consultivo può riguardare temi di interesse regionale o locale; per le fusioni, istituzioni di nuovi Comuni e mutamenti di circoscrizioni comunali è previsto il coinvolgimento delle popolazioni interessate.
Il referendum abrogativo può colpire leggi regionali, regolamenti regionali e, a condizioni più rigorose, atti amministrativi generali di alta programmazione. Sono esclusi dallo strumento referendario lo Statuto, le leggi di revisione, le leggi di stabilità/bilancio/rendiconto/assestamento, le leggi tributarie, quelle di attuazione del diritto UE e le ratifiche di intese e accordi. Sono previsti quorum, limiti temporali rispetto alla legislatura, divieto di reiterazione prima di cinque anni in caso di esito negativo e divieto di indizione più di una volta all’anno.
L’istruttoria pubblica può precedere atti normativi o amministrativi generali su richiesta di almeno 3.000 persone, con contraddittorio pubblico, partecipazione di soggetti istituzionali e sociali, e provvedimento finale motivato sulle risultanze.
Rapporti con l’Unione europea e con l’estero
La Regione partecipa alla formazione degli atti dell’Unione europea nelle materie di competenza e la legge regionale disciplina il raccordo tra Assemblea legislativa e Giunta. Le Commissioni assembleari possono assumere poteri deliberanti nei casi stabiliti dal Regolamento interno.
La Regione contribuisce a formazione, esecuzione e attuazione degli atti dell’UE, anche sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie che incidono sugli enti locali. Partecipa a programmi e progetti europei, promuove la conoscenza dell’attività UE e recepisce periodicamente le direttive e gli altri atti che richiedano interventi legislativi.
Può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali esteri nei casi e forme stabiliti dalla legge e provvede all’attuazione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali statali.
Sistema delle fonti, iniziativa e procedimento legislativo
Le fonti normative regionali sono Statuto, leggi e regolamenti. La potestà legislativa regionale non è delegabile e le materie di competenza regionale sono disciplinate con legge.
L’iniziativa legislativa spetta ai consiglieri, alla Giunta, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali con determinate soglie demografiche o numeriche, agli elettori e al Consiglio delle Autonomie locali. Le proposte decadono con la fine della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare che restano valide fino al termine della legislatura successiva.
Il procedimento legislativo prevede esame in Commissione e approvazione dell’Assemblea. Il Regolamento interno disciplina termini, iscrizione all’ordine del giorno in caso di ritardi, procedimenti abbreviati per urgenza e il procedimento in Commissione redigente. Alcune leggi richiedono la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, tra cui quelle di revisione statutaria, legge elettorale, conferimento di funzioni, stabilità, bilancio, rendiconto, assestamento, ratifica di intese e regolazione del Consiglio delle Autonomie locali.
Ogni legge che comporti spesa o minori entrate deve indicare i mezzi di copertura. La promulgazione spetta al Presidente della Giunta; la legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale entro dieci giorni e di regola entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.
La potestà regolamentare di esecuzione e attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta, con parere obbligatorio della Commissione competente. La legge può autorizzare la Giunta a disciplinare singole materie con regolamento, definendo norme generali e abrogazioni. La potestà regolamentare delegata dallo Stato è esercitata dall’Assemblea legislativa.
Lo Statuto disciplina anche i testi unici: l’Assemblea autorizza la Giunta a predisporre testi unici di riordino, razionalizzazione e semplificazione, che sono poi approvati dall’Assemblea; modifiche ai testi unici devono essere testuali e coordinate.
Organi regionali, Assemblea legislativa e garanzie interne
Sono organi necessari della Regione l’Assemblea legislativa, il Presidente della Giunta, la Giunta e gli organi di presidenza dell’Assemblea.
L’Assemblea è composta da 20 membri oltre al Presidente della Giunta, salvo modifiche connesse alla storia del testo consolidato; la durata è fissata dalla legge statale. Spetta all’Assemblea la potestà legislativa, l’indirizzo e il controllo, l’approvazione del bilancio e del rendiconto, la programmazione, la ratifica di intese, le nomine attribuite dalla legge e l’esercizio della potestà regolamentare delegata dallo Stato.
La prima seduta deve tenersi entro 60 giorni dalle elezioni. È prevista una proroga limitata dei poteri dell’Assemblea uscente fino alla proclamazione dei nuovi eletti, solo per adempimenti improrogabili, obblighi UE o situazioni di urgenza, necessità e indifferibilità.
L’Assemblea elegge Presidente e Ufficio di Presidenza; l’Ufficio è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e, nella disciplina consolidata, con garanzia della rappresentanza delle minoranze. Durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Il Presidente convoca, dirige i lavori, provvede all’insediamento delle Commissioni e, insieme all’Ufficio di Presidenza, programma i lavori e coordina le sedute.
L’Assemblea ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale; adotta il proprio bilancio di previsione e rendiconto secondo il regolamento di contabilità. Il regolamento interno disciplina organizzazione, lavori, procedimenti legislativi e prerogative dei consiglieri.
Lo Statuto delle opposizioni impone al Regolamento interno di garantire informazione tempestiva, programmazione dei lavori che consenta l’esame delle iniziative delle minoranze, tempi adeguati di discussione, presenza delle minoranze nelle Commissioni e negli organismi di vigilanza, rappresentanza nelle nomine e la figura del portavoce delle opposizioni.
Sono previste sedute ordinarie almeno in quattro sessioni annuali, sedute straordinarie su richiesta, pubblicità delle sedute, quorum costitutivo e deliberativo, possibilità di sedute telematiche in caso di grave emergenza. I Gruppi consiliari hanno una disciplina minima di costituzione e risorse, mentre la Conferenza dei Capigruppo coordina i lavori.
Le Commissioni permanenti partecipano alla formazione di leggi, regolamenti e atti di programmazione, svolgono funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo sull’attuazione delle leggi, sui piani e programmi, sugli accordi e sull’azione amministrativa. Possono svolgere indagini conoscitive, audizioni e consultazioni.
Sono previste Commissioni d’inchiesta e Commissioni speciali per indagini e studi su temi specifici. È disciplinata la convalida degli eletti, il divieto di mandato imperativo, i diritti di accesso alle informazioni e agli atti, i doveri di partecipazione e le cause di cessazione dalla carica.
Lo Statuto attribuisce rilievo alla valutazione delle politiche regionali e alla qualità dei testi normativi, con clausole valutative, strumenti di analisi di impatto e un Comitato per il controllo e la valutazione. È inoltre previsto il Centro per le pari opportunità come organismo regionale di parità.
Presidente della Giunta e Giunta regionale
Il Presidente della Giunta è eletto direttamente dal corpo elettorale insieme all’Assemblea. Presenta il programma di governo nella prima seduta utile, nomina e revoca i componenti della Giunta e può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.
In caso di cessazione del Presidente, subentra il Vice Presidente per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti, necessari o indifferibili, fino alla proclamazione del nuovo Presidente. Le dimissioni hanno una disciplina dettagliata, con effetti differenziati a seconda della motivazione e con possibilità di ritiro entro termini precisi.
Il Presidente rappresenta la Regione, dirige e coordina la politica della Giunta, promulga le leggi, emana i regolamenti, sovrintende agli uffici, indice elezioni e referendum, rappresenta la Regione in giudizio, presenta disegni di legge e relazioni annuali.
La Giunta è l’organo esecutivo, esercita collegialmente le proprie funzioni ed è composta dal Presidente e da un numero massimo di assessori fissato nello Statuto consolidato. Deve essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne. La Giunta delibera il programma di governo, i disegni di legge, i regolamenti di propria competenza, il bilancio e il conto consuntivo, gli atti di programmazione, la gestione del patrimonio, i contenziosi e gli eventuali giudizi di legittimità costituzionale o conflitti di attribuzione.
È prevista la mozione di sfiducia verso il Presidente, con effetti di dimissioni, scioglimento dell’Assemblea e nuove elezioni. È prevista anche la mozione di censura contro singoli assessori.
Risorse, bilancio e patrimonio
La Regione dispone di autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce con legge i tributi propri. L’esercizio dell’autonomia finanziaria è coordinato con Comuni e Province e la legge può prevedere forme di perequazione per gli enti a minore capacità fiscale.
Il documento di programmazione annuale è atto di indirizzo politico e amministrativo e collega programmazione generale e finanziaria. Il bilancio di previsione copre almeno un triennio ed è redatto secondo la normativa statale sull’armonizzazione; la legge di bilancio non può istituire nuovi tributi né nuove spese. L’esercizio provvisorio è consentito per non più di tre mesi.
Il rendiconto generale contiene i risultati finali della gestione; sono disciplinati anche i bilanci di agenzie, enti e aziende regionali, il bilancio consolidato, la contabilità, la tesoreria e il collegio dei revisori dei conti. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni solo per spese di investimento. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, gestiti secondo efficienza e buona amministrazione.
Organi di garanzia e revisione statutaria
La Commissione di garanzia statutaria è eletta dall’Assemblea a maggioranza qualificata e opera con autonomia e indipendenza. Esprime pareri sulla conformità delle leggi e dei regolamenti allo Statuto, sulle questioni interpretative statutarie e sull’ammissibilità dei referendum regionali; può essere investita anche di questioni relative a impugnazioni di atti statali o di altre Regioni, secondo la disciplina consolidata.
Se ritiene un atto non conforme, ne dà comunicazione ai vertici istituzionali regionali, che devono riesaminarlo.
Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente, nominato dall’Assemblea, con funzioni di garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa e di raccordo con la rete civica.
La revisione dello Statuto richiede due deliberazioni dell’Assemblea a maggioranza assoluta, distanziate di almeno due mesi. La legge di revisione è sottoposta a referendum se richiesto entro tre mesi da una quota di elettori o di consiglieri, e non è promulgata se non approvata dalla maggioranza dei voti validi. La revisione totale non è ammessa senza un nuovo Statuto.
Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni transitorie prevedevano la permanenza in carica degli organi esistenti fino all’insediamento dei nuovi organi nella successiva legislatura, l’adeguamento della legislazione regionale entro due anni, l’aggiornamento del regolamento interno entro quattro mesi e la prosecuzione delle funzioni del Consiglio delle Autonomie locali fino alla nuova costituzione. Si tratta di norme storicamente esaurite.
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