Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 630/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 16 febbraio 2021, comunicata via PEC in data 5 marzo 2021, nella parte in cui ha disposto che “la richiesta di permesso di costruire” in deroga presentata dalla società ricorrente “risulta non conforme alle disposizioni della L. n. 122/89 ed in contrasto con gli artt. 28 e 52 del Piano Strutturale Intercomunale adottato”; nonché, per quanto occorrer possa, avverso la relazione ad essa allegata e richiamata nell’atto deliberativo, ed ogni altro atto del procedimento comunque connesso, presupposto o conseguente;

Giustizia amministrativa202100609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale che ha respinto la richiesta di permesso di costruire in deroga per la sopraelevazione di un immobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società proprietaria ha impugnato il diniego della richiesta di permesso di costruire in deroga, proposta ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 l.r. Toscana n. 65/2014, per l'ampliamento dell'immobile mediante sopraelevazione. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché i motivi posti a fondamento del diniego finale — contrasto con la disciplina sui parcheggi e con gli artt. 28 e 52 del Piano Strutturale Intercomunale per l'interferenza con l'asse visuale del Duomo — non erano stati indicati nei precedenti preavvisi di rigetto, che prospettavano invece il contrasto con l'art. 7 del d.m. n. 1444/1968 e con le prescrizioni del PIT regionale. La ricorrente ha sostenuto che tale sostituzione dei motivi le aveva impedito di presentare osservazioni specifiche. Ha inoltre dedotto l'insussistenza del contrasto con la disciplina sui parcheggi, richiamando la possibilità di monetizzare la relativa dotazione quando la realizzazione non sia consentita dalla morfologia dei luoghi o della costruzione; il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all'asserita interferenza con la visuale del Duomo; l'assenza di dimostrazione concreta dell'interferenza; e l'erronea applicazione degli artt. 28 e 52 del Piano Strutturale, ritenuti non immediatamente preclusivi dell'intervento. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo la natura endoprocedimentale dell'atto, e ne ha contestato la fondatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo la deliberazione autonomamente impugnabile perché preclusiva di un esito favorevole dell'istanza e quindi immediatamente lesiva. Nel merito ha accolto il ricorso per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo decisiva la divergenza tra i motivi ostativi comunicati nel preavviso di rigetto e quelli posti a fondamento del provvedimento finale. Il preavviso richiamava il superamento della densità edilizia prevista dall'art. 7 del d.m. n. 1444/1968 e il contrasto con il PIT regionale; la deliberazione conclusiva aveva invece fondato il diniego sul mancato rispetto della disciplina sui parcheggi e sulla lesione delle visuali e dello skyline del centro storico ai sensi degli artt. 28 e 52 del Piano Strutturale Intercomunale. Secondo il Collegio, l'introduzione di ragioni diverse, ulteriori e nuove ha impedito alla società di esercitare utilmente le proprie prerogative partecipative. Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento del provvedimento impugnato, senza esame degli ulteriori motivi, assorbiti. Le spese sono state compensate e il contributo unificato è stato restituito.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo finale la cui motivazione si basi su ragioni diverse, ulteriori o comunque nuove rispetto a quelle contenute nel preavviso di rigetto viola l'articolo 10-bis della legge sul procedimento in quanto impedisce al privato di rendere un contributo partecipativo.

    Il provvedimento conclusivo non può fondarsi su motivi ostativi nuovi, diversi o ulteriori rispetto a quelli comunicati nel preavviso di rigetto, quando ciò impedisca al privato di formulare osservazioni utili.

  • art. 14 d.P.R. 380/2001

    Disciplina il permesso di costruire in deroga, invocato per la sopraelevazione dell'immobile; la sentenza non esamina nel merito i relativi presupposti sostanziali.

  • art. 97 l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato quale fondamento regionale della richiesta di permesso di costruire in deroga per un intervento di interesse pubblico; la sentenza non ne definisce l'applicazione sostanziale.

  • art. 7 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Costituiva uno dei motivi ostativi indicati nel preavviso di rigetto, concernente la densità edilizia massima; il giudice non decide la relativa questione sostanziale.

  • artt. 28 e 52 della Disciplina del Piano Strutturale Intercomunale

    Richiamati nel provvedimento finale per sostenere il contrasto dell'intervento con l'asse visuale del Duomo e con la tutela dello skyline del centro storico; tali motivi sono stati ritenuti nuovi rispetto al preavviso e il loro merito non è stato esaminato.

  • l. n. 122/1989

    un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione

    Richiamata dal Comune quale base del diniego per la carenza di spazi destinati a parcheggio; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento della censura procedimentale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il provvedimento finale non può fondarsi su ragioni ostative diverse, ulteriori o comunque nuove rispetto a quelle comunicate con il preavviso di rigetto, quando la variazione impedisca al destinatario di esercitare utilmente la partecipazione procedimentale prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 determina l'annullabilità del provvedimento conclusivo quando la sostituzione dei motivi ostativi abbia concretamente privato il privato della possibilità di controdedurre sulle ragioni effettivamente poste a base del diniego.
  • Un atto amministrativo è autonomamente impugnabile, nonostante la sua collocazione nel procedimento, quando preclude definitivamente un esito favorevole dell'istanza e produce quindi un effetto immediatamente lesivo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.