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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3468/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Patania aveva ricusato la dott.ssa Saullo, presidente del collegio che lo giudicava, sostenendo che la stessa aveva in precedenza presieduto un diverso collegio della stessa Corte che, con la sentenza n. 998/2020 R.G. (processo n. 3682/2013), avrebbe di fatto trattato e dato atto dell'appartenenza del clan Patania, entrando quindi nel merito della questione relativa all'accusa di associazione mafiosa pendente nel processo n. 3680/2013. La Corte d'appello aveva rigettato la ricusazione ritenendo che la sentenza citata si fosse limitata a una ricognizione di fatti già accertati in precedenti pronunce ai soli fini dell'aggravante. In un giudizio precedente la Corte di cassazione (Sez. I, n. 27221/2022) aveva annullato la decisione invitando la Corte d'appello a esplicitare la valenza della frase che dava atto dell'appartenenza all'organizzazione mafiosa. In sede di rinvio la Corte d'appello dichiarò inammissibile l'istanza motivando il provvedimento con il trasferimento della giudice ricusata. Il ricorso in Cassazione deduceva che la Corte d'appello, nel decidere, aveva omesso di specificare quali atti istruttori compiuti dal giudice poi trasferito conservassero efficacia, omissione rilevante ai sensi dell'art. 41, comma 3 c.p.p. e ostativa al corretto esame dell'eccezione di parzialità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato. Ha osservato che la decisione sull'istanza di ricusazione deve, ai sensi dell'art. 41 comma 3 c.p.p., dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti in precedenza dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci, e che la competenza a individuare tali atti spetta all'organo che decide sulla ricusazione, con valutazione autonoma. La mancata pronuncia su questo punto è rilevante e ammissibile in Cassazione ex art. 611 c.p.p. Per queste ragioni la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Usato come motivo di impugnazione per violazione di legge: la censura riguardava l'omessa specificazione, da parte della Corte d'appello, degli atti che dovevano ritenersi efficaci, configurando una viziosa applicazione/normativa o omissione di pronuncia rilevante ai fini del giudizio di legittimità

  • art. 42 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'art. 606 c.p.p.; nel contesto la norma attiene alle regole processuali connesse alla ricusazione e alla competenza, e la sua invocazione segnala la necessità di rispettare le garanzie procedurali connesse all'eccezione di parzialità

  • art. 41 c.p.p.

    Stabilisce che l'ordinanza che decide sulla ricusazione deve dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti anteriormente dal giudice ricusato debbano considerarsi efficaci; la Corte ha applicato questa regola per rilevare l'omessa pronuncia dell'organo regionale

  • art. 611 c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla ricusazione anche in caso di omissione di pronuncia su questioni rilevanti; la Corte ha richiamato questa possibilità per fondare la declaratoria di censurabilità

  • Giurisprudenza citata

    Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Rv. 280116; Sez. I, n. 27221 del 12/01/2022

    Precedenti della Corte di cassazione richiamati per sostenere che la competenza a individuare gli atti efficaci spettanti all'organo che decide sulla ricusazione è autonoma e che l'omessa pronuncia su tale questione è rimediabile in Cassazione; la sentenza precedente nel medesimo procedimento aveva già sollecitato una più puntuale motivazione da parte della Corte d'appello

Massime di principio

  • La decisione sulla ricusazione deve sempre indicare se e quali atti già compiuti dal giudice ricusato conservano efficacia, ai sensi dell'art. 41 comma 3 c.p.p.; l'omissione è rimediabile con ricorso per cassazione
  • Il trasferimento del giudice ricusato non rende automaticamente inammissibile l'istanza di ricusazione: l'organo chiamato a decidere deve comunque valutare e motivare l'efficacia degli atti eventualmente compiuti
  • La competenza a decidere quali atti restano efficaci è dell'organo che decide sulla ricusazione e comporta una valutazione autonoma, non sovrapponibile a quella del giudice del dibattimento
  • Se la Corte d'appello omette di pronunciarsi sulla efficacia degli atti del giudice ricusato, la parte può proporre ricorso per cassazione, che può portare all'annullamento del provvedimento impugnato
  • In situazioni analoghe è opportuno che le difese chiedano espressamente, nell'istanza di ricusazione, la dichiarazione dell'efficacia o inefficacia degli atti compiuti, e che il giudice decidente motivi specificamente su tale punto

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