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Ordinanza

Ordinanza n. 1252/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento di rigetto dell’istanza FNC3-F-00186_001 relativo all’azienda Magnum s.r.l., comunicato con pec del 18.11.2025, reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Politiche Attive e del Lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione; 2) di ogni ulteriore atto, connesso, antecedente, conseguente, consequenziale e/o comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202601483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito mediante concessione o diniego della sospensione. Ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito e ha quindi fissato l'udienza pubblica del 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto dell'istanza FNC3-F-00186_001 relativa all'impresa ricorrente, comunicato tramite PEC

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto della propria istanza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'eliminazione degli atti connessi, antecedenti, conseguenti o comunque ostativi. Dal testo dell'ordinanza non emergono né i motivi specifici di legittimità dedotti né le contestazioni formulate dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare, ma il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza adottare una misura sospensiva.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari della parte possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può non concedere una misura cautelare e fissare sollecitamente l'udienza pubblica di trattazione, compensando le spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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