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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37763/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

L'appaltatore aveva convenuto in giudizio le committenti per ottenere il saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti presso i loro immobili. Le convenute avevano eccepito vizi delle opere e sostenuto di avere già integralmente pagato il prezzo. In corso di causa l'attore aveva disconosciuto la firma apposta in calce alle quietanze prodotte dalle convenute per dimostrare il versamento di un acconto di euro 15.000. La Corte d'appello aveva ritenuto il disconoscimento generico e irrituale, valorizzando le quietanze come prova del pagamento e respingendo la domanda; l'appaltatore ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 214, 215, 216 e 217 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il disconoscimento della sottoscrizione non era assimilabile al disconoscimento della conformità della copia e che, non essendo stata chiesta verificazione, i documenti non potevano essere utilizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità e irritualità del disconoscimento della sottoscrizione. Secondo la Corte, ai fini dell'art. 214 c.p.c. non basta una contestazione meramente generica, ma occorre una deduzione specifica e argomentata dei profili di falsità; in mancanza, la scrittura è pienamente utilizzabile e si considera tacitamente riconosciuta, senza che sorga l'onere della controparte di proporre istanza di verificazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    non basta una contestazione generica, ma occorre una deduzione specifica ed argomentata

    Il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico e circostanziato; in difetto, il documento resta utilizzabile come prova e si considera tacitamente riconosciuto.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul disconoscimento e sulla verificazione delle scritture, nel quadro della disciplina della non contestazione della provenienza della sottoscrizione.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in tema di verificazione della scrittura privata.

  • art. 217 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in tema di verificazione della scrittura privata.

  • art. 360, comma primo, nn. 3-5 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge e omesso/insufficiente esame motivazionale, ma senza specifica censura della ratio decidendi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Utilizzato per la definizione camerale del ricorso in sede di proposta del relatore.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata deve essere specifico, circostanziato e argomentato: una mera contestazione generica non è sufficiente a impedire l'utilizzazione del documento.
  • Quando il disconoscimento della firma è irrituale o generico, la scrittura può essere valutata dal giudice come piena prova della circostanza attestata, senza necessità che la controparte proponga istanza di verificazione.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura deve investire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il ricorso non confuta il fondamento decisorio sul piano logico-giuridico, è inammissibile.
  • Le questioni sulla valutazione della ritualità del disconoscimento e sulla conseguente utilizzabilità del documento sono apprezzamenti del giudice di merito, censurabili in cassazione solo nei limiti della correttezza e logicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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