Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38087/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso dell’opposizione alla dichiarazione di fallimento personale in estensione del fallimento di una società in nome collettivo, la ricorrente ha proposto querela di falso contro una fideiussione a sua firma, sostenendo di aver sottoscritto inconsapevolmente un modulo prestampato poi compilato senza accordi (absque pactis) dalla banca e di aver invece inteso firmare soltanto la documentazione necessaria per l’apertura di un conto corrente di altra società. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provato il riempimento del modulo senza patti. La Corte d’appello ha confermato il rigetto, valorizzando la mancanza di requisiti degli indizi offerti ai fini della prova presuntiva, la irrilevanza della mancata produzione dell’originale della fideiussione e soprattutto la circostanza che la fideiussione era già stata posta a base di un decreto ingiuntivo del 1997 non opposto e quindi passato in giudicato. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si lamentava la violazione della disciplina della Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 e dell’art. 2020 c.c., sostenendo che la segnalazione in Centrale Rischi del 2011 implicasse l’esistenza di una registrazione contabile recente e quindi la disponibilità dell’originale; con il secondo si denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse valutato gli indizi in modo atomistico, omettendo una valutazione globale e non considerando ulteriori elementi favorevoli alla tesi della sottoscrizione inconsapevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito, non era pertinente rispetto alla ratio della sentenza impugnata sulla mancata produzione dell’originale del 1996, era comunque non decisivo e, in sostanza, tendeva a ricavare da una disciplina amministrativa un fatto storico non deducibile in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d’appello aveva in realtà operato una valutazione complessiva degli indizi, aveva spiegato perché gli elementi non fossero gravi, precisi e concordanti e la ricorrente si era limitata a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale; inoltre, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile nei termini prospettati, trattandosi di critica alla valutazione del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della banca e della curatela, con ulteriore applicazione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 2020 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del termine decennale di conservazione delle scritture contabili; la Corte osserva che la segnalazione alla Centrale Rischi non incide sulla datazione degli atti ai fini di tale obbligo.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; il motivo è inammissibile perché non censura specificamente il ragionamento presuntivo nei suoi singoli paradigmi e tende a ottenere una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non deriva dalla mera contestazione della valutazione delle prove, ma solo dall’utilizzo di prove non dedotte o dalla mancata applicazione delle regole sulle prove legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattende prove legali; non basta censurare il merito della valutazione istruttoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 4 e 5, Sez. 2, Cap. I, Circolare Banca d’Italia n. 139/1991

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la segnalazione alla Centrale Rischi implicherebbe una registrazione contabile; la Corte ne esclude la pertinenza decisiva ai fini della censura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La Corte osserva che il motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mira in realtà a introdurre un fatto storico e una inferenza fattuale non deducibili in cassazione.

  • art. 36-bis.1 c.p.c.

    Non citato nel testo fornito in modo certo; omesso.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per introdurre in cassazione una nuova ricostruzione fattuale o una questione non trattata nei gradi di merito.
  • La censura per violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si indica in modo specifico come il giudice di merito abbia violato i requisiti della gravità, precisione e concordanza, non quando si chiede soltanto una diversa valutazione degli indizi.
  • La valutazione delle presunzioni deve essere globale e unitaria, ma la critica in cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice abbia attribuito a prove e indizi un significato diverso da quello auspicato dalla parte; occorre un errore sull’utilizzo delle prove legali o sull’impiego di prove non introdotte ritualmente.
  • La mancata produzione dell’originale di un documento non è di per sé decisiva se la controversia è già definita da altri elementi probatori autonomamente idonei a sorreggere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.