Cassazione Penale, Sentenza n. 41793/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna emessa con rito abbreviato (3 mesi di arresto e €600 di ammenda) per il porto ingiustificato di sei coltelli e la detenzione di una cartuccia cal.12. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione di legge penale chiedendo, con memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, la sospensione del procedimento per messa alla prova ex art.464‑bis c.p.p. o, in subordine, il proscioglimento ai sensi dell'art.131‑bis c.p., invocando altresì l'applicazione delle novità favorevoli della legge delega n.134/2021 e del d.lgs. n.150/2022 ("riforma Cartabia"), nonché contestando la legittimità del differimento dell'entrata in vigore disposto dal d.l. n.162/2022. Sono state sollevate questioni di illegittimità costituzionale (artt.76 e 77 Cost., art.3 Cost., art.7 CEDU e art.49 CDFUE) e chiesto un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto tardiva la richiesta di sospensione per messa alla prova, essendo stata formulata con memoria depositata dopo che l'imputato aveva optato per il rito abbreviato (principio electa una via...). Ha ritenuto altresì che l'eventuale applicabilità dell'art.131‑bis poteva desumersi implicitamente dalla motivazione della sentenza e che non sussisteva carenza motivazionale rilevante. Quanto alla questione sul differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 da parte del d.l. n.162/2022, il Collegio ha ritenuto che il differimento sia effetto di norma legislativa applicabile e che le censure costituzionali non fossero sufficientemente fondate o rilevanti per la decisione. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata ritenuta generica e inammissibile. È stato quindi respinto il ricorso e confermata la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110 del 1975
Norma richiamata in relazione al porto di armi/coltelli. È stata ritenuta sussistente la condotta descritta nei capi di imputazione.
art. 697 cod. pen.
Richiamato in relazione alla detenzione di munizioni non denunciata; integrava il capo di accusa per la cartuccia cal.12.
art. 464‑bis c.p.p.
Regola la sospensione del procedimento per messa alla prova; la Corte ha ritenuto la richiesta tardiva perché avanzata dopo la scelta del rito abbreviato.
art. 131‑bis c.p.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto (e connessi effetti); la Corte ha ritenuto che, se pertinente, il giudice di merito abbia implicitamente considerato gli elementi rilevanti e che la dedotta mancata motivazione non fosse decisiva.
legge n. 134 del 2021 (legge di delega)
Riferimento normativo che ha avviato la riforma (cd. Cartabia); il ricorrente invocava l'applicazione delle disposizioni più favorevoli derivanti dalla delega e dai decreti attuativi.
d.lgs. n. 150 del 10/10/2022
Decreto legislativo di attuazione della riforma; il ricorrente chiedeva di beneficiare delle novità in materia di misure alternative e sospensione per messa alla prova. La Corte ha ricordato l'applicabilità delle norme più favorevoli secondo le disposizioni transitorie (art.95 disp. att.).
d.l. n. 162 del 31/10/2022, art. 6 (e art. 99‑bis inserito)
Decreto‑legge che ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 al 30/12/2022; la Corte ha ritenuto che il differimento sia espressione di volontà legislativa applicabile e non ha accolto le censure costituzionali sollevate.
art. 95 disp. att. d.lgs. n.150/2022
Disposizione transitoria che consente, per processi pendenti alla data indicata, l'applicazione di norme più favorevoli in sede di esecuzione; la Corte ha ritenuto che tale previsione renda possibile l'accesso a misure più favorevoli in fase esecutiva.
art. 121 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina memorie difensive; la memoria di cui si discute è stata depositata ai sensi di tale articolo ma valutata tardiva rispetto alle richieste di rito.
art. 10 delle Preleggi e art. 73, comma 3 Cost.
Richiamate in tema di vacatio legis: la Corte ha ricordato che la vacatio è il periodo entro il quale la legge non è obbligatoria, ma nel caso concreto il problema era il differimento operato dal decreto‑legge, non la sola vacatio.
art. 666 c.p.p.
Riferito come norma procedurale per chiedere le pene sostitutive al giudice dell'esecuzione; la Corte ha menzionato la possibilità di istanze in sede esecutiva per chi ha sentenze irrevocabili.
Massime di principio
- Le richieste di applicazione di riforme penali favorevoli o di sospensione per messa alla prova devono essere formulate tempestivamente: se l'imputato opta per un rito speciale (es. rito abbreviato) e successivamente, con memoria tardiva, richiede un beneficio incompatibile, la richiesta può essere respinta per tardività o per il principio electa una via.
- L'emissione di norme più favorevoli entranti in vigore dopo il fatto o dopo il giudizio può trovare applicazione in sede esecutiva o tramite specifiche disposizioni transitorie; pertanto il vantaggio normativo non sempre è immediatamente esigibile in sede di merito se la legge è stata espressamente differita da successivo provvedimento.
- Le censure costituzionali vanno illustrate con chiara rilevanza per il caso concreto e con specifici profili di lesione: contestazioni generiche sul carattere del decreto‑legge o sulla vacatio legis difficilmente sono decisive se non si dimostra un pregiudizio effettivo e diretto.
- Il giudice non è tenuto a motivare in modo esteso sul rigetto di istanze che appaiono manifestamente infondate o improponibili; una deduzione tardiva o generica può essere considerata non meritevole di specifica disamina.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea è ammissibile solo se la questione coinvolge effettivamente il diritto dell'UE e sia formulata con sufficiente precisione e rilevanza per la decisione nazionale; argomentazioni vaghe non superano il vaglio di ammissibilità.
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