Cassazione Penale, Sentenza n. 2146/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, contestando in dieci motivi la gravità indiziaria e la motivazione circa: la partecipazione all'associazione mafiosa di stampo 'ndrangheta (capo A), la turbativa d'asta (capi H) e I)), la tentata estorsione (capo E)), la detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo (capi R), S), T)), nonché l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art.416-bis.1) e la sussistenza delle esigenze cautelari in presenza del cd. "tempo silente". Le censure sollevavano altresì vizi di motivazione formale, incompetenza territoriale, e la non riconducibilità e non significatività delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori rispetto alla partecipazione del Pisano ai fatti contestati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come nel complesso infondato. Ha ritenuto inammissibili molte doglianze come manifestamente infondate o come richieste di rivalutazione dei fatti, non consentite in sede di legittimità per i provvedimenti cautelari. La Corte ha confermato che il Tribunale del Riesame ha motivato in modo congruo e non manifestamente illogico la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati (associazione mafiosa, estorsioni, turbativa d'asta, detenzione di armi) valorizzando dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni ambientali e telefoniche, riscontri investigativi e precedenti giudiziari. Ha altresì ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso e ha escluso che il decorso del tempo (tempo silente) da solo possa far venir meno la presunzione relativa delle esigenze cautelari; per superare tale presunzione è necessario dimostrare il recesso o l'esaurimento dell'attività associativa mediante elementi concreti. L'ordinanza impugnata è quindi confermata e resta in vigore la misura cautelare della custodia in carcere, fatta eccezione per capi Z) e Z1) per i quali la misura era stata annullata.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte accetta la qualificazione di associazione mafiosa sulla base della concordanza tra dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri investigativi, ritenendo che tali elementi possano dimostrare la stabile messa a disposizione del sodalizio e l'affectio societatis dell'indagato
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante "metodo mafioso")
L'aggravante è configurabile anche quando l'azione, evocando il potere dell'associazione mafiosa in territori dove essa è storicamente radicata, è funzionale a creare assoggettamento nella vittima; non è necessario un richiamo esplicito al clan o che la vittima conosca l'appartenenza dell'autore
art. 513-bis cod. pen.
Richiamata in relazione agli atti intimidatori e al controllo del territorio; la Corte valuta la grave indiziarietà anche in ragione delle modalità intimidatorie percepite nel contesto territoriale
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa dell'esigenza cautelare per talune fattispecie, compresi i reati di associazione mafiosa; il "tempo silente" non è di per sé idoneo a superare la presunzione, che può essere vinta solo con prove di recesso o di esaurimento dell'attività associativa o altri elementi concreti
art. 606 cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità sulle misure cautelari alla verifica di violazioni di legge o della manifesta illogicità della motivazione, escludendo la rinnovazione dei fatti o la proposizione di letture alternative non coerenti con i limiti del controllo di cassazione
art. 273 cod. proc. pen.
Riferito nel contesto dell'apprezzamento delle intercettazioni: il giudice deve motivare la ricostruzione e la non riconducibilità delle conversazioni a condotte lecite; il valore probatorio delle intercettazioni rientra nel giudizio di merito e può essere sindacato in Cassazione solo per manifesta illogicità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per la sintetica esposizione dei motivi del ricorso ai fini processuali; non incide sul merito valutativo
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Rilevato in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per certe fattispecie, confermando la possibilità di presunzione in favore della custodia per reati mafiosi
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: si può contestare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non chiedere una rivalutazione dei fatti o una lettura alternativa delle prove
- Le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni, se concordanti e riscontrate da attività investigative, possono costituire gravissimi indizi di partecipazione associativa e giustificare la custodia cautelare
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche quando la condotta implica un richiamo implicito al potere del clan in un territorio storicamente condizionato dalla mafia; non è necessario che la vittima conosca l'appartenenza specifica dell'autore al clan
- La mera presenza temporale o un ruolo apparentemente passivo non esclude la responsabilità se contestualizzata in un quadro di messa a disposizione stabile del sodalizio (affectio societatis) e accompagnata da atti concreti di supporto all'associazione
- Il "tempo silente" (lassi temporali tra fatti e misura) non è, da solo, sufficiente a far venire meno le esigenze cautelari in ipotesi di mafia storica; per superare la presunzione occorrono elementi concreti di dissociazione o cambiamento obiettivo (recesso, trasferimento, collaborazione)
- Per sostenere la richiesta cautelare occorre documentare sia la gravità indiziaria sia la fondatezza delle esigenze cautelari; quando la fattispecie è connotata da modalità mafiose, la valutazione è più rigorosa e la custodia in carcere può ritenersi adeguata
- Le contestazioni di incompetenza territoriale o di collegamento finalistico tra reati devono essere fondate su palese errore di diritto e non su una diversa valutazione del materiale probatorio; altrimenti restano questioni di merito non sindacabili in cassazione
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