Cassazione Penale, Sentenza n. 47769/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto estinto per prescrizione il reato di lesioni aggravate (art. 583 c.p.) in data anteriore alla deliberazione della sentenza di primo grado. Si contestava il calcolo del termine di prescrizione perché la Corte d'appello non avrebbe computato le sospensioni del decorso della prescrizione decorrenti da rinvii disposti, su istanza di parte, nel procedimento davanti al Giudice di pace (rinvio dall'22/03 al 04/07/2012 per astensione degli avvocati) e nel giudizio davanti al Tribunale di Rieti (dall'11/07/2019 al 17/10/2019), che comportavano una sospensione complessiva di 6 mesi e 18 giorni e spostavano la data estintiva al 14/12/2019, cioè successiva alla deliberazione della sentenza di primo grado del 17/10/2019. Inoltre deduceva il proprio interesse ad impugnare la sentenza ai fini del mantenimento delle statuizioni civili senza dover riassumere il giudizio civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile e ha condiviso che la Corte d'appello ha computato erroneamente il termine di prescrizione, omettendo di considerare le sospensioni degli udienze (totale 6 mesi e 18 giorni), per cui la prescrizione è maturata il 14/12/2019, successivamente alla sentenza di primo grado del 17/10/2019. Di conseguenza la revoca delle statuizioni civili da parte della Corte d'appello è stata ritenuta illegittima. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese di assistenza della parte civile per il presente grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Richiamato in relazione al calcolo del termine prescrizionale; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia violato le regole sul decorso della prescrizione computando erroneamente la data di estinzione.
art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.
Interpretato nel senso che la sospensione del processo per impedimento delle parti o del difensore opera unitariamente sul dibattimento riferito allo stesso fatto, indipendentemente dai diversi segmenti processuali, e che la declaratoria di incompetenza per materia non cancella le sospensioni già intervenute.
art. 578, comma 1 cod. proc. pen.
Collegato alla disciplina degli effetti civili della decisione penale; la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice d'appello può revocare le statuizioni civili della sentenza di primo grado solo se accerta che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado.
art. 576, comma 1 cod. proc. pen.
Usato per affermare la legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza penale che dichiara estinto il reato per prescrizione.
art. 622 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'ipotesi di annullamento con rinvio al giudice civile in grado d'appello per la prosecuzione del giudizio sugli aspetti civili.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite di enunciazione dei motivi di ricorso (menzionato proceduralmente nelle deduzioni della parte).
Massime di principio
- La parte civile è legittimata ad impugnare una sentenza penale che dichiari estinto il reato per prescrizione quando da ciò derivino effetti pregiudizievoli sulle sue statuizioni civili; l'impugnazione mira anche a ottenere l'annullamento con rinvio al giudice civile in grado d'appello senza dover riassumere il giudizio civile.
- Nella determinazione del termine di prescrizione vanno computate le sospensioni intervenute in ciascun segmento del processo concernente lo stesso fatto (anche se il procedimento è passato da un giudice ad un altro); le sospensioni disposte su istanza di parte o per astensione degli avvocati interrompono o sospendono il decorso e devono essere sommate.
- La dichiarazione di incompetenza per materia o per territorio non incide retroattivamente sugli effetti delle sospensioni o interruzioni della prescrizione intervenute anteriormente alla pronuncia di incompetenza.
- Il giudice d'appello può revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado soltanto quando accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado; in caso contrario la revoca è illegittima.
- In contestazioni sul computo della prescrizione è determinante l'esame dei verbali e dei provvedimenti che attestano rinvii, astensioni o altre cause di sospensione/interruzione per verificare la corretta maturazione del termine estintivo.
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