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Sentenza

Sentenza n. 2704/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00464/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso di una società cooperativa contro le delibere del Corecom Calabria n. 4 del 2 luglio 2007 e n. 5 del 16 luglio 2007, annullando le graduatorie per contributi alle emittenti televisive locali e dichiarando inammissibile il ricorso incidentale di una emittente

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (appellanti)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la procedura del Corecom Calabria per l'attribuzione dei contributi statali alle emittenti televisive locali per l'anno 2006. La società cooperativa ricorrente in primo grado, inizialmente collocata al terzo posto nella graduatoria approvata con delibera n. 3 del 5 febbraio 2007, era stata collocata al dodicesimo posto con la delibera n. 4 del 2 luglio 2007 e al quattordicesimo posto con la successiva delibera n. 5 del 16 luglio 2007, adottata dal Presidente del Corecom. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo, da un lato, inefficace la delibera presidenziale n. 5 per mancata convalida da parte dell'organo collegiale e, dall'altro, illegittima la riammissione di emittenti originariamente escluse per irregolarità contributiva, poiché il requisito avrebbe dovuto essere posseduto alla scadenza del termine di presentazione della domanda. Radio Video Calabria 99 S.r.l. aveva contestato in appello la declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso incidentale, sostenendo che il TAR avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non destinatari della notifica. Gli altri appellanti hanno dedotto motivi di merito relativi alla competenza del Presidente del Corecom, alla mancata ratifica, alla natura vincolata dell'attività amministrativa, all'applicazione dell'art. 21-octies l. 241/1990, alla necessità di impugnare la direttiva ministeriale presupposta, alla regolarità contributiva e alla posizione processuale delle emittenti ammesse. Sono state inoltre dedotte violazioni degli artt. 27, 37, 41, 42 e 49 c.p.a. e l'omessa motivazione sul ricorso incidentale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli ai sensi dell'art. 96 c.p.a. e ha esaminato prioritariamente la censura relativa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale. La censura è stata ritenuta fondata perché il ricorso incidentale di primo grado era stato notificato ad almeno uno dei controinteressati. In tale situazione, ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, c.p.a., il giudice non può dichiarare il ricorso inammissibile per la mancata notifica ad altri controinteressati, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. L'obbligo permane anche nel giudizio riassunto dopo una sentenza di annullamento con rinvio, poiché la riassunzione riporta il processo alle regole proprie del giudizio di primo grado. L'omessa integrazione ha viziato la costituzione del rapporto processuale e ha impedito l'esame nel merito del ricorso incidentale. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato la nullità della sentenza impugnata e rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., anche in assenza di un'esplicita domanda di parte. I motivi di merito degli altri appellanti sono stati assorbiti e potranno essere riproposti e valutati nel giudizio di rinvio. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso di annullamento deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati; la notifica parziale non determina di per sé l'inammissibilità, dovendo essere completata secondo il meccanismo dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso è stato notificato solo ad alcuni controinteressati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri; tale adempimento è doveroso anche nel giudizio di riassunzione.

  • art. 105 c.p.a.

    La violazione delle regole sulla costituzione del rapporto processuale, che abbia impedito l'esame di una domanda o di un ricorso incidentale, giustifica l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado, anche senza un'espressa domanda di parte.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo è stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, la mancata notificazione agli altri controinteressati non comporta l'inammissibilità immediata del ricorso: il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie non evocate.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio previsto dall'art. 49 c.p.a. è un adempimento doveroso, funzionale alla completezza del rapporto processuale e all'effettività del diritto di difesa; il giudice non può ometterlo dichiarando direttamente inammissibile il ricorso notificato ad almeno un controinteressato.
  • Nel giudizio riassunto dopo l'annullamento con rinvio della sentenza, si applicano nuovamente le regole del giudizio di primo grado; pertanto, il giudice di rinvio deve ordinare l'integrazione del contraddittorio quando rilevi che il ricorso non è stato notificato a tutte le parti necessarie, purché sia stato notificato ad almeno un controinteressato.
  • La violazione delle regole sulla corretta instaurazione del contraddittorio, quando abbia impedito l'esame nel merito di un ricorso incidentale, costituisce un vizio processuale che impone l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a., anche in assenza di una specifica richiesta di parte.

Come è indicizzato

MaterieAppelloBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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