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Ordinanza

Ordinanza n. 3547/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale del 19 febbraio 2026 della Sedicesima Sottocommissione per l’esame di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Milano nella parte in cui esprime una valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato dal numero 1196; - della conseguente non ammissione della ricorrente alle prove orali dell’esame di avvocato per la sessione 2025, in imminente corso di svolgimento presso la Corte d’Appello di Roma; - del verbale di Riunione Plenaria del 13 gennaio 2026 della “Segreteria degli esami di Avvocato” istituita presso la Corte d’Appello di Milano cui hanno partecipato i Presidenti, i Vicepresidenti e i Componenti delle “Sottocommissioni Esami Avvocato”, laddove ha ritenuto che “In caso di correzione con esito non sufficiente del singolo compito, la Presidente intende adottare il principio secondo cui l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ovvero richiamato dai precedenti atti, ivi inclusi le “Indicazioni Operative impartite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Dir. Gen. Affari interni – Ufficio II in data 14.11.2025”, e il “verbale n. 2 del 05.12.2025 della Commissione Centrale” richiamati nel citato verbale della Sedicesima Sottocommissione.

Giustizia amministrativa202606462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di valutazione con punteggio insufficiente di 15/30 e conseguente non ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato, nonché atti presupposti relativi ai criteri di motivazione mediante punteggio numerico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale del 19 febbraio 2026 della sottocommissione per l'esame di avvocato presso la Corte d'Appello di Milano, nella parte in cui ha attribuito all'elaborato contrassegnato dal numero 1196 il punteggio di 15/30, determinando la non ammissione alle prove orali. Sono stati inoltre impugnati il verbale della riunione plenaria della Segreteria degli esami di avvocato, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la motivazione mediante attribuzione del solo punteggio numerico per l'elaborato non sufficiente, nonché le indicazioni operative ministeriali e il verbale della Commissione centrale richiamati dagli atti. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma la controversia concerne la contestazione della valutazione tecnico-discrezionale della commissione e dell'idoneità del punteggio numerico a motivare il giudizio negativo.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Nell'ambito della cognizione sommaria, ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza e che la valutazione tecnico-discrezionale della commissione non apparisse manifestamente illogica. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile, poiché la prova orale avrebbe potuto essere sostenuta successivamente in caso di esito positivo del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il giudice ha escluso sia un’evidente fondatezza del ricorso sia un pericolo di danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di una valutazione di una commissione esaminatrice non può essere accordata quando, allo stato della cognizione sommaria, il giudizio tecnico-discrezionale non risulti manifestamente illogico e il ricorso non presenti profili di evidente fondatezza.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando l'eventuale ammissione alle prove successive possa essere recuperata in un momento successivo all'esito favorevole del giudizio di merito, purché tale possibilità sia concretamente prospettabile.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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