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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35121/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, contro la sentenza del 17 febbraio 2026 del Tribunale di Lecce, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena concordata di quattro anni e un mese di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge processuale per la mancata motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, la dedotta mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientri tra le tassative ipotesi di violazione di legge per le quali l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando che l’inammissibilità fosse stata determinata senza colpa.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Cantoro Lorenzo, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena di anni quattro, mesi uno di reclusione ed Euro 18.000,00 in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

    La disposizione individua il rito nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata: applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Ed invero deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.»

    Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è circoscritto alle ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dalla norma; non vi rientra la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Ed invero deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.»

    La censura che lamenta l’omessa verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, nei limiti di impugnabilità fissati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Cantoro Lorenzo, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena di anni quattro, mesi uno di reclusione ed Euro 18.000,00 in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

    La sentenza impugnata ha applicato la pena per il reato previsto dall’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; la decisione di legittimità non esamina nel merito la configurabilità del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è ascrivibile a colpa nella sua determinazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ed invero deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.»

    La legge è richiamata quale fonte introduttiva del limite all’impugnabilità previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione secondo cui il giudice avrebbe omesso di verificare l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra, di per sé, tra le violazioni di legge che consentono il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la causa d’inammissibilità è ascrivibile a sua colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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