Cassazione Penale, Sentenza n. 32207/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca delle sospensioni condizionali della pena, sostenendo che tali sospensioni, per alcune sentenze successive, erano state originate in violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., sicché l'illegittima concessione avrebbe potuto essere fatta valere solo mediante impugnazione nel giudizio di cognizione e non mediante revoca da parte del giudice dell'esecuzione; in sostanza si assumeva che il giudice dell'esecuzione non potesse revocare benefici illegittimamente concessi quando le cause preclusive sussistevano già al tempo della concessione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo prospettato è rilevante, ove applicabile, solo con riferimento alla revoca disciplinata dall'art. 168, comma 4, cod. pen., non però rispetto alle revoche obbligatorie disposte ex art. 168, comma 1, n. 1 (commissione di ulteriore reato nei cinque anni) e n. 2 (sopravvenuta sentenza di condanna per fatto anteriormente commesso), che erano quelle effettivamente operate nel caso di specie per le diverse sentenze indicate. Di conseguenza il motivo era inconferente rispetto al provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Distinzione tra le diverse fattispecie di revoca: comma 1, n.1 e n.2 prevedono la revoca obbligatoria (applicabili nel caso), mentre il comma 4 regola ipotesi diverse per le quali il giudice dell'esecuzione può accertare se sussisteva documentazione ostativa al momento della concessione
art. 163 cod. pen.
Norma che indica cause preclusive per la concessione della sospensione condizionale; il ricorrente deduceva violazione di tale disciplina come motivo di illegittimità della concessione originaria
art. 164 cod. pen.
Norma collegata alle cause ostative alla concessione del beneficio; l'interpretazione contestata era che la loro esistenza renda la revoca competenza del solo giudice di cognizione
art. 666 cod. proc. pen.
Previsione procedurale concernente l'udienza camerale e gli avvisi; nel corso del procedimento di revoca era stata invece censurata la mancata comunicazione dell'udienza ex art. 666
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna per spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di decisione sfavorevole
Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015
Giurisprudenza di legittimità che riconosce al giudice dell'esecuzione il potere, nell'ambito dell'art. 168, comma 4, di accertare documentalmente se gli ostativi risultassero al giudice della cognizione al tempo della concessione; richiamata per distinguere i casi in cui l'eccezione sia rilevante
Massime di principio
- Se la revoca della sospensione condizionale è disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.1 o n.2 (revoche obbligatorie), l'eccezione che la sospensione era stata originariamente concessa in violazione degli artt. 163-164 non impedisce la revoca: tale motivo risulta inconferente rispetto a revoche di tipo obbligatorio
- La contestazione che il beneficio sia stato illegittimamente concesso per cause preclusive è invece rilevante, e può essere accertata dal giudice dell'esecuzione, soprattutto nell'ambito dell'art. 168, comma 4; il giudice dell'esecuzione può acquisire la documentazione storica (art. 666 cod. proc. pen., comma 5) per verificare se gli ostativi risultassero al giudice della cognizione
- Se si ritiene che la sospensione sia stata illegittimamente concessa perché già sussistevano cause ostative, il rimedio principale è l'impugnazione nel giudizio di cognizione (ove ancora percorribile) e non automaticamente l'impedimento alla revoca quando questa è prevista come obbligatoria dalla norma
- Nelle impugnazioni in Cassazione occorre verificare la corrispondenza tra il motivo dedotto e il tipo di revoca effettivamente adottata: un vizio che riguarda una diversa fattispecie normativa può rendere il motivo inconferente e il ricorso inammissibile
- Attenzione alle conseguenze procedurali: ricorsi infondati o inconferenti possono comportare condanna al pagamento delle spese e misure a carico del ricorrente (es. versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
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