Cassazione Penale, Sentenza n. 20084/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 2 luglio 2024 principalmente per vizi relativi al trattamento sanzionatorio e al vizio di motivazione. Le censure riguardavano in particolare: la mancata o insufficiente motivazione sulla misura dell'aumento di pena per il riconoscimento della continuazione (soprattutto per Antonio D'Agostino); il mancato riconoscimento o insufficiente valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche (in misura massima o come prevalenti rispetto alle aggravanti) e la mancata indicazione dei criteri ai sensi dell'art. 133 c.p.; l'uso di motivazioni generiche o stereotipate e la mancata considerazione di elementi positivi come l'ammissione di responsabilità o la condotta collaborativa. Alcuni ricorrenti (Iuliano, D. Carnevale, M. Carnevale, Nuvoletta, Setola) avevano concordato la pena con il PM ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e avevano quindi rinunciato ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato: - Fondato il ricorso di Antonio D'Agostino limitatamente al trattamento sanzionatorio: annullamento della sentenza impugnata nei soli aspetti relativi all'aumento di pena per effetto del riconoscimento della continuazione esterna; rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Ha altresì dichiarato irrevocabile la sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale di D'Agostino. - Inammissibili gli altri ricorsi (Donato Carnevale, Maria Carnevale, Paolo Iuliano, Rosario Mandato, Marianna Nuvoletta, Domenico Russo e Gaetano Setola): motivazioni diverse a seconda dei singoli ricorsi (difetto di specificità, rinuncia ai motivi per il concordato in appello, generica formulazione delle doglianze). - Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, per i ricorsi dichiarati inammissibili, condanna al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo non sussistere elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Usato per inquadrare la continuazione: la Corte richiama che il reato continuato non è un unico reato strutturale e che il giudice deve motivare specificamente gli aumenti per ciascun reato satellite in funzione di proporzionalità e ragionevolezza.
art. 110 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 81 per la disciplina delle plurime partecipazioni e della concorso di reati nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Norme del testo unico sugli stupefacenti richiamate per i reati contestati (delitti 'scopo' e fattispecie di detenzione e traffico); utilizzate per qualificare i reati rilevanti ai fini della determinazione della pena.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte sottolinea che il giudice di merito deve dar conto dell'impiego di tali criteri (gravità del fatto, personalità dell'autore, motivi) quando determina la pena e le sue diminuzioni/aggiunte.
art. 132 cod. pen.
Obbligo di motivazione nella determinazione della pena: richiamato quale principio che impone al giudice di motivare la scelta del trattamento sanzionatorio.
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina del concordato in appello: la Corte ribadisce che la rinuncia ai motivi d'appello in funzione dell'accordo limita la cognizione del giudice di secondo grado e dell'eventuale controllo di legittimità alle sole questioni non rinunciate; doglianze relative a motivi rinunciati risultano inammissibili salvo questioni sulla formazione dell'accordo o sul consenso del PM.
art. 624 c.p.p.
Norma richiamata in relazione agli effetti dell'annullamento: la Cassazione ha annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio e disposto il rinvio per nuovo giudizio ai sensi di tale disposizione.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versare importi in favore della Cassa delle Ammende nei casi di inammissibilità ritenuta colpevole.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pezzone)
Giurisprudenza di legittimità richiamata: stabilisce l'onere motivazionale specifico del giudice in ordine alla misura degli aumenti per la continuazione, graduato in relazione all'entità dell'aumento e al discostamento dal minimo edittale, per evitare una surrettizia forma di cumulo materiale.
Massime di principio
- Quando il giudice riconosce la continuazione con reati già giudicati, deve motivare specificamente la misura dell'aumento di pena per ciascun reato satellite: la motivazione dev'essere tale da rendere conoscibili gli elementi che hanno determinato quel valore e da escludere un cumulo materiale surrettizio.
- L'onere motivazionale è graduato: più l'aumento per continuazione si discosta dal minimo edittale e più dettagliata deve essere la motivazione; aumenti minimi possono richiedere motivazione meno analitica.
- La valutazione e la quantificazione delle circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se manca qualsiasi motivazione o se la pena è abnorme rispetto ai parametri normativi.
- Se l'imputato concorda la pena con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi d'appello, l'impugnazione in Cassazione è limitata ai profili non rinunciati (es. formazione dell'accordo, consenso del PM, contenuto difforme della pronuncia): doglianze generiche o relative a motivi rinunciati sono inammissibili.
- Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche: motivi generici sulla 'manifesta illogicità' o 'contraddittorietà' senza l'indicazione puntuale degli obblighi motivazionali non assolti rischiano l'inammissibilità.
- L'annullamento parziale (solo sul trattamento sanzionatorio) non incide sull'affermazione di responsabilità, che può essere dichiarata irrevocabile; la Corte di merito chiamata al nuovo giudizio deve attenersi alle indicazioni della Cassazione.
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