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Sentenza

Sentenza n. 2252/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Bomarzo, n. 14 del 17/04/2025, avente a “Oggetto: Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per "AMPLI[A]MENTO DEL CIMITERO COMUNALE", contestuale adozione di variante al PRG, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”; - della convocazione del Consiglio Comunale per la data del 17 aprile 2025, pubblicata nell’Albo pretorio in data 14 aprile 2025, rep. n. 352; - della Relazione del Responsabile dell’Area Tecnica, avente ad oggetto: “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute in data 17.04.2025 prot. n. 2777”, acquisita al protocollo dell’Ente locale al n. 2792 del 17/04/2025 e allegata alla prefata Deliberazione consiliare; - e di ogni altro atto presupposto, conseguente, correlato o connesso dal quale derivi o si propaghi lesione qualsivoglia a carico degli interessi del ricorrente; nonché per l’accertamento del silenzio serbato dal Comune intimato sulla istanza di espropriazione delle frazioni residue contenuta nelle osservazioni ex art. 16, comma 10, d.P.R. dell’8 giugno 2001, inviate a mezzo p.e.c. del 17/04/2025 e acquisite al protocollo comunale con n. 2777 del 17/04/2025;

Giustizia amministrativa202507564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l’ampliamento del cimitero, contestuale variante al PRG, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, unitamente alle controdeduzioni sulle osservazioni del proprietario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di due particelle in parte interessate dall’espropriazione e dall’imposizione di una servitù di passaggio, ha chiesto, nelle osservazioni ex art. 16, comma 11, d.P.R. n. 327/2001, l’estensione dell’esproprio alle frazioni residue delle particelle, ritenute difficilmente utilizzabili per la conformazione irregolare risultante dall’ablazione, nonché l’espropriazione di una porzione di 30 mq inizialmente destinata a servitù. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 16, commi 11 e 12, d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 1, comma 1-bis, e 2, comma 1, l. n. 241/1990, per omessa adozione di un provvedimento espresso e motivato; 2) violazione delle medesime disposizioni, poiché la deliberazione e le controdeduzioni non avrebbero deciso se accogliere o respingere la richiesta, rinviandola a una futura trattativa; 3) violazione dell’art. 16, commi 11 e 12, d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, per l’apparenza e l’inadeguatezza della motivazione; 4) violazione dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 241/1990 e dell’art. 20 d.P.R. n. 327/2001, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, per avere subordinato l’acquisizione delle aree residue a un eventuale accordo bonario; 5) violazione dell’art. 16, comma 13, d.P.R. n. 327/2001, non essendo configurabile un provvedimento soprassessorio al di fuori dell’ipotesi di osservazioni relative a una parte agevolmente separabile dell’opera. È stata inoltre proposta azione contro il silenzio per ottenere una pronuncia sull’istanza di estensione dell’esproprio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere riguardo alla richiesta di espropriazione dei 30 mq della particella 402, poiché il Comune, con successiva deliberazione, ha accolto tale osservazione e ha rimodulato il piano particellare. Ha dichiarato inammissibile l’azione contro il silenzio, ritenendo che la deliberazione consiliare n. 14/2025 costituisse un provvedimento espresso di reiezione delle osservazioni ex art. 16, commi 10 e 11, d.P.R. n. 327/2001, come confermato dalla successiva nota comunale. Nel merito, ha accolto il ricorso nella parte relativa alle frazioni residue e ha annullato gli atti impugnati. Il giudice ha riconosciuto che l’estensione dell’espropriazione non costituisce un diritto automatico del proprietario, ma implica valutazioni ampiamente discrezionali dell’autorità espropriante, la quale deve tuttavia decidere espressamente e motivare adeguatamente la richiesta, ponderando l’interesse pubblico e il minor sacrificio del privato. Nel caso concreto, il rinvio a una futura ed eventuale trattativa bonaria non ha costituito una motivazione effettiva, poiché ha lasciato irrisolta la questione dell’estensione o meno dell’esproprio. Le ragioni addotte dal Comune soltanto nella memoria difensiva — mancata coltivazione dei terreni, stato di abbandono e possibile tutela mediante l’indennità per espropriazione parziale — non potevano integrare o sostituire la motivazione dell’atto impugnato. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbente; non sono state esaminate le ulteriori censure, dalle quali il ricorrente non avrebbe ottenuto un’utilità ulteriore. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 16, commi 10, 11, 12 e 13, d.P.R. n. 327/2001

    il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione

    Il proprietario può chiedere l’estensione dell’espropriazione alle frazioni residue, ma tale richiesta non attribuisce un diritto soggettivo automatico all’acquisizione; l’autorità espropriante deve comunque adottare un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, valutando la disagevole utilizzazione delle aree e il bilanciamento tra interesse pubblico e sacrificio privato.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La decisione sulla richiesta di estensione dell’esproprio deve essere sorretta da una motivazione effettiva; il mero rinvio a una futura ed eventuale trattativa bonaria integra motivazione apparente.

  • art. 1, comma 1-bis, l. n. 241/1990

    L’attività amministrativa deve essere esercitata secondo criteri di diritto pubblico e, nei casi previsti dalla legge, secondo le regole del diritto privato; la possibilità di una cessione bonaria non sostituisce l’esercizio del potere autoritativo quando il privato abbia formulato una richiesta di estensione dell’esproprio.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, obbligo assolto solo formalmente nel caso concreto, poiché la decisione adottata era priva di motivazione sostanziale.

  • art. 20 d.P.R. n. 327/2001

    La cessione volontaria costituisce una modalità negoziale distinta dall’espropriazione autoritativa e presuppone un accordo tra le parti; il suo eventuale perfezionamento non può essere utilizzato per rinviare indefinitamente la decisione sulla richiesta di estensione dell’esproprio.

  • art. 33 d.P.R. n. 327/2001

    Il riferimento alla tutela indennitaria prevista per l’espropriazione parziale di un bene unitario, formulato per la prima volta nella memoria difensiva, non può integrare la motivazione mancante dell’atto impugnato.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese processuali secondo soccombenza.

Massime di principio

  • La richiesta del proprietario di estendere l’espropriazione alle frazioni residue divenute difficilmente utilizzabili non attribuisce un diritto automatico all’ablazione, poiché l’autorità espropriante conserva un ampio margine di valutazione discrezionale, anche in relazione all’utilità pubblica e all’economicità dell’acquisizione.
  • A fronte della richiesta di espropriazione delle frazioni residue formulata ai sensi dell’art. 16, comma 11, d.P.R. n. 327/2001, l’autorità espropriante deve adottare un provvedimento espresso e motivato che decida effettivamente se estendere o meno l’esproprio.
  • Il rinvio della decisione a una futura ed eventuale trattativa bonaria non costituisce una motivazione adeguata né una decisione effettiva sulla richiesta di estensione dell’espropriazione, poiché lascia irrisolta la questione sottoposta dal proprietario.
  • Le ragioni giustificative dell’atto impugnato non possono essere introdotte per la prima volta dalla pubblica amministrazione nella memoria difensiva del giudizio, in quanto la motivazione postuma non è idonea a sanare il difetto motivazionale originario.
  • Quando l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso, seppure illegittimamente motivato, l’azione contro il silenzio è inammissibile: la tutela deve essere fatta valere mediante l’impugnazione dell’atto espresso.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoDichiarazione di pubblica utilitàPiani regolatori e variantiMotivazione del provvedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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