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Sentenza

Sentenza n. 2615/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento ​del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 aprile 2026;​

Giustizia amministrativa202601078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza del 7 aprile 2026 di accesso agli atti del procedimento per il rilascio di un parere di congruità su una parcella

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ordine professionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo aver presentato nel luglio 2025 domanda di parere di congruità su una parcella relativa al collaudo amministrativo di lavori per il Comune di Lipari, aveva chiesto più volte l’accesso agli atti istruttori e alle deliberazioni dell’Ordine. Dopo l’archiviazione del procedimento comunicata il 10 febbraio 2026, reiterò la richiesta di accesso il 7 aprile 2026; il silenzio formatosi su quest’ultima istanza è stato impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Ha sostenuto che la richiesta del 7 aprile fosse autonoma rispetto a quella del 10 febbraio per la sopravvenuta risposta negativa del Consiglio Nazionale degli ingegneri, la diversa prospettazione dell’interesse difensivo e la più specifica indicazione dei documenti. In subordine ha chiesto di qualificare la richiesta come accesso civico generalizzato e il ricorso come azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto che tra l’istanza del 10 febbraio 2026 e quella del 7 aprile 2026 non fosse intervenuta alcuna nuova attività amministrativa o procedimentale e che la seconda istanza non rappresentasse fatti nuovi né un diverso interesse legittimante: la richiesta restava diretta a ottenere documenti strumentali alla tutela della medesima posizione, volta al conseguimento del parere sulla parcella. La diversa specificazione di alcuni documenti non rendeva autonoma l’istanza, perché le precedenti richieste erano già formulate in modo omnicomprensivo. Il silenzio sull’istanza del 7 aprile era quindi meramente confermativo e non autonomamente lesivo rispetto al silenzio-rigetto del 10 febbraio, che avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine di decadenza di 30 giorni. La risposta negativa del Consiglio Nazionale, non menzionata nell’istanza del 7 aprile e comunque inidonea a modificarne oggetto o finalità, non costituiva elemento di novità rilevante. È stata inoltre dichiarata inammissibile, perché nuova e proposta solo in memoria, la domanda di riqualificazione dell’istanza come accesso civico generalizzato e del giudizio come azione avverso il silenzio. Il TAR ha aggiunto che dagli atti emergeva una richiesta di accesso documentale ex art. 22 l. 241/1990, sorretta da interesse difensivo, e non un interesse al controllo sulle funzioni istituzionali dell’Ordine; non ricorrevano dunque i presupposti per un’istanza ambivalente da valutare anche come accesso civico. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Pertanto, ha agito in questa sede ai sensi dell’art. 116 c.p.a. al fine di veder dichiarare l’illegittimità del silenzio-diniego maturato su tale ultima istanza di accesso e ordinare all’Ordine l’ostensione della documentazione di interesse.

    La disposizione individua il rito utilizzato per impugnare il silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale.

  • art. 22 l. 241/1990

    Da quest’ultimo emerge con tutta evidenza come le istanze di accesso agli atti siano state presentate ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, in qualità di titolare dell’interesse legittimo ad ottenere il parere richiesto e per la difesa di quest’ultimo.

    La richiesta integra accesso documentale quando è proposta dal titolare di una posizione giuridica collegata ai documenti e diretta alla tutela difensiva di tale posizione.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    Lo stesso ricorrente ha, infatti, esposto in ricorso che la legittimazione a proporre le istanze di accesso agli atti formulate gli derivasse dalla titolarità della posizione giuridica fatta valere in sede di attivazione del procedimento amministrativo avviato, non essendovi, per conversi, elementi per ritenere che egli nutrisse l’interesse ad un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’Ordine, tipicamente sotteso alle istanze di accesso civico (cfr. art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 33/2013).

    L’accesso civico generalizzato è collegato all’interesse a controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali; una richiesta motivata invece dalla tutela di una posizione giuridica individuale è accesso documentale.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Va, infine, disattesa, in quanto domanda nuova, dunque inammissibile in applicazione del divieto di mutatio libelli, la domanda di valutazione dell’istanza del 7.4.2026 come istanza di accesso civico, con conseguente riqualificazione del ricorso da ricorso ex art. 116 c.p.a. a ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., che avrebbe dovuto, semmai, essere formulata in sede di introduzione del giudizio.

    La riqualificazione della domanda di accesso documentale in accesso civico, con conseguente trasformazione del rito in azione avverso il silenzio, non può essere introdotta in memoria se non era stata proposta con il ricorso.

Massime di principio

  • La reiterazione di un’istanza di accesso genera un nuovo obbligo dell’amministrazione di provvedere quando sia fondata su fatti nuovi, anche sopravvenuti, non rappresentati nella richiesta originaria, oppure su una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. In mancanza di tali elementi, la mera riproposizione o una più dettagliata illustrazione delle ragioni non impone una nuova pronuncia.
  • Se dopo il silenzio-diniego su un’istanza di accesso non intervengono fatti o attività amministrative nuove, il silenzio su una successiva istanza sostanzialmente identica è meramente confermativo e non autonomamente lesivo; la riproposizione non consente di eludere il termine di decadenza per impugnare il primo diniego.
  • La diversa specificazione di documenti già compresi in una precedente richiesta formulata in termini omnicomprensivi non rende, da sola, autonoma una nuova istanza di accesso, se restano invariati l’oggetto sostanziale e l’interesse perseguito.
  • La qualificazione dell’istanza come accesso documentale o accesso civico dipende dal contenuto e dall’interesse concretamente rappresentato: l’accesso documentale tutela una posizione giuridica individuale, mentre l’accesso civico generalizzato è diretto a favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali. L’amministrazione non è tenuta a trattare come accesso civico una richiesta che, per contenuto e finalità, risulta inequivocabilmente documentale.
  • La domanda di riqualificazione dell’istanza di accesso documentale come accesso civico, con conseguente modifica dell’azione processuale, non può essere proposta per la prima volta con memoria difensiva, perché costituisce domanda nuova.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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