Cassazione Penale, Sentenza n. 29384/2025 del 08/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare lamentando: (1) omissione nella acquisizione/deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali effettuate nell'autovettura, con la conseguente presunta inefficacia della misura cautelare e pregiudizio del diritto di difesa (azione proposta da Xheleka); (2) nullità dell'ordinanza per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c.p.p. (comma 1-quater), anche alla luce della nuova disciplina, e rilevando che l'interrogatorio di garanzia svolto ai sensi dell'arresto/fermo non potrebbe surrogarlo (censure proposte da entrambi i ricorrenti). Le difese richiamano anche pronunce di legittimità sulla non surrogabilità dell'interrogatorio e sull'obbligo di allegazione dei decreti autorizzativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. In particolare: (a) quanto alla mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, la Corte ha rilevato che l'omissione non determina di per sé inefficacia della misura né inutilizzabilità delle intercettazioni; essa obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio i decreti solo se la parte ne faccia richiesta. Nel caso concreto la difesa aveva richiesto il deposito al Pubblico Ministero ma non aveva proposto espressa istanza al Tribunale collegiale, per cui non sussisteva il vizio dedotto; (b) quanto all'omesso interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, la Corte ha ritenuto infondata la censura perché, in caso di arresto in flagranza o di fermo, opera la disciplina speciale dell'art. 391 c.p.p., che prevede l'interrogatorio dell'arrestato/fermato da parte del giudice (con audizione del difensore) e che consente la convalida e l'eventuale adozione di misure cautelari senza applicare pedissequamente le regole di cui all'art. 291; pertanto l'interrogatorio compiuto nel rito di convalida sostituisce l'ipotetico interrogatorio preventivo invocato dalla difesa. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dispone la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle norme applicabili.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
L'omessa allegazione dei decreti autorizzativi da parte del P.M. non determina automaticamente l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni; obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio i decreti solo se la parte ne faccia richiesta
art. 291 cod. proc. pen.
comma 1-quater; comma 1-sexies
Disciplina dell'interrogatorio preventivo invocata dalla difesa; la Corte ha però ritenuto che, ove ricorra il fermo/arresto, la disciplina speciale di cui all'art. 391 operi autonomamente, rendendo non applicabile la nullità invocata sulla base dell'art. 291 nel caso concreto
art. 391 cod. proc. pen.
Prevede la disciplina dell'interrogatorio dell'arrestato o del fermato davanti al giudice, con possibilità di convalida e di adozione di misure cautelari; la Corte ha ritenuto che questo iter garantisca il contraddittorio e possa surrogare l'interrogatorio 'preventivo' invocato dalla difesa nel caso di fermo/arresto
art. 386 e art. 390 cod. proc. pen.
art. 386 comma 3; art. 390 comma 1
Termini procedurali richiamati nella disciplina del fermo/arresto e nella convalida, rilevanti per verificare la legittimità dell'arresto/fermo ai fini dell'applicazione dell'art. 391
art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.
Richiamati come condizioni per l'applicabilità delle esigenze cautelari: art. 273 (presupposti per misure cautelari) e art. 274 (esigenze cautelari), citati nel contesto dell'art. 391
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di rigetto del ricorso per Cassazione, tra cui la condanna alle spese processuali
art. 94 disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della copia del provvedimento quando dall'ordinanza non consegue la rimessione in libertà del detenuto; la Corte ha disposto l'inoltro della copia
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016 (Fiammetta); Sez. 4, n. 26297 del 15/05/2024; Sez. 1, n. 8806 del 15/02/2005 (Ferrini); Sez. 6, n. 23350 del 4/4/2025; richiamata dai difensori sentenza n. 5548/2025
La giurisprudenza consolidata afferma che la mancata allegazione dei decreti autorizzativi non invalida automaticamente le intercettazioni e che, nelle ipotesi di arresto/fermo, l'interrogatorio davanti al giudice previsto dall'art. 391 svolge funzione di garanzia procedimentale; la Corte ha confermato l'applicazione coerente di tali principi
Massime di principio
- La mancata produzione da parte del P.M. dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non annulla automaticamente la misura cautelare né rende inutilizzabili le intercettazioni; la parte interessata deve chiedere l'acquisizione al giudice affinché questi disponga l'acquisizione d'ufficio
- In caso di arresto in flagranza o di fermo, opera la disciplina speciale dell'art. 391 c.p.p.: l'interrogatorio davanti al giudice nell'ambito della convalida garantisce il contraddittorio e può surrogare l'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 laddove la fattispecie rientri nell'ambito del fermo/arresto
- Per contestare l'ammissibilità o la legittimità di intercettazioni per mancata autorizzazione/deposito è necessario sollevare tempestivamente la questione davanti al giudice competente (non limitarsi al sollecito al P.M.), pena l'impossibilità di ottenere l'acquisizione d'ufficio da parte del Tribunale
- Le censure formali rivolte a ottenere la declaratoria di nullità di provvedimenti cautelari devono considerare la disciplina ordinamentale speciale (es. art. 391) e la giurisprudenza consolidata; argomentazioni sulla non surrogabilità dell'interrogatorio devono rapportarsi al concreto iter procedurale seguito
- In caso di rigetto del ricorso per Cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e il giudice deve osservare gli adempimenti di trasmissione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni attuative
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