Cassazione Civile, Sentenza n. 18803/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha presentato un atto di aggiornamento DOCFA ai sensi dell'art.1, commi 21 e 22, legge n.208/2015 per rideterminare la rendita catastale di un immobile (gruppo D) da Euro 15.124 a Euro 8.500; l'Agenzia ha notificato un avviso che fissa la rendita in Euro 13.800,28. La società ha impugnato l'avviso sostenendo che la normativa consente un adeguamento generale della rendita in linea con i nuovi criteri di stima e non sarebbe vincolata alla sola esclusione di impianti, mentre i giudici di merito hanno ritenuto che l'atto di aggiornamento serva esclusivamente ad adeguare la rendita ai nuovi criteri escludendo i componenti impiantistici non più oggetto di stima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che l'art.1, commi 21-22, legge n.208/2015 consente l'atto di aggiornamento solo per adeguare la rendita ai nuovi criteri (in particolare per escludere dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo). La Corte ha affermato che l'onere di indicare i componenti produttivi da scorporare spetta al contribuente e che non è possibile ottenere una revisione generalizzata della rendita senza prova che tali impianti fossero stati originariamente considerati nella rendita. Ha inoltre precisato che l'avviso che ripristina la rendita esistente prima della DOCFA non poteva essere annullato per illegittimità del procedimento, poiché tale eccezione non era stata sollevata nel ricorso introduttivo. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 208/2015, art. 1, commi 21 e 22
a decorrere dal 1° gennaio 2016 ... determinazione della rendita catastale ... mediante stima diretta ... con esclusione dalla stessa stima diretta di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti ... gli intestatari catastali ... possono presentare atti di aggiornamento ... per la rideterminazione della rendita ... nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21
La Corte interpreta i commi come introducenti una procedura di aggiornamento finalizzata esclusivamente ad adeguare le rendite ai nuovi criteri, limitatamente allo scorporo degli elementi impiantistici che devono essere esclusi dalla stima.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 4
Richiamato come regolamento attuativo per gli atti di aggiornamento catastale (DOCFA); la procedura di aggiornamento deve rispettare le regole del decreto ministeriale.
R.D.L. n. 652/1939, art. 17 (e art.10 richiamato)
Utilizzato come riferimento storico e sistematico: la stima diretta per opifici e immobili speciali era già prevista, ma la modifica introdotta dalla legge 208/2015 incide solo sull'esclusione degli impianti dalla stima.
Circolare 2/E del Ministero delle Finanze del 1/02/2016
Conferma che l'aggiornamento catastale previsto ha la finalità di uniformare i riferimenti estimativi tra unità già iscritte e quelle di nuova costruzione/variazione, quindi mirato all'adeguamento ai nuovi criteri.
Circolare 6T del 2012
Richiamata nella motivazione dei giudici di merito come criterio di riferimento nella precedente determinazione di rendita; la Corte sottolinea che la nuova norma interviene limitatamente sugli elementi da escludere.
Cass. Sez. 5, 20 giugno 2024, n. 17045
Giurisprudenza recente conforme secondo cui il contribuente che presenta nuova DOCFA deve indicare i componenti produttivi da non ricomprendere nella nuova rideterminazione, quando l'Amministrazione rettifica la rendita proposta.
Massime di principio
- L'atto di aggiornamento catastale ex art.1, commi 21-22, legge 208/2015 sui fabbricati speciali (categorie D ed E) serve essenzialmente ad adeguare la rendita ai nuovi criteri di stima, in particolare per escludere macchinari e impianti non più oggetto di valutazione.
- Il contribuente ha l'onere probatorio di indicare e dimostrare quali componenti impiantistiche debbano essere scorporate dalla rendita proposta; senza tale indicazione non è possibile una rideterminazione generalizzata.
- Non è ammessa una richiesta di revisione 'a tappeto' della rendita senza la prova che gli impianti siano stati effettivamente considerati nella rendita originaria.
- Un avviso dell'Amministrazione che ripristina la rendita precedente è valido se motivato secondo le norme; eventuali vizi procedurali o di illegittimità del procedimento debbono essere eccepiti tempestivamente nel ricorso introduttivo.
- Per ottenere una rideterminazione favorevole è necessario predisporre una DOCFA dettagliata e documentazione tecnica che specifichi i componenti impiantistici da escludere e la loro incidenza sulla stima.
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