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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36054/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso l'esecuzione intrapresa mediante pignoramento presso terzi sulla base di dieci cartelle di pagamento. Il Tribunale aveva annullato le cartelle ritenendo prescritti i crediti azionati; in appello le amministrazioni avevano ottenuto la riforma della decisione, con affermazione della prescrizione decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi, ma con esclusione, nel caso concreto, della maturazione della prescrizione per effetto di intimazioni di pagamento notificate nel 2013. In cassazione la contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione di legge per asserita mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle; 3) violazione di norme su notificazione e onere della prova, sostenendo che l'intimazione non le era stata validamente notificata e non aveva interrotto la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi; 4) omessa motivazione sul punto della sua tempestiva costituzione in appello; 5) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere la Corte d'appello esaminato altri motivi di opposizione relativi alla natura ereditaria dei debiti e all'accettazione con beneficio di inventario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendoli rispettivamente infondato il primo, inammissibile e comunque infondato il secondo, inammissibile e comunque infondato il terzo. Ha invece accolto, nei limiti di cui in motivazione, il quarto e il quinto motivo, osservando che la costituzione della contribuente in appello era tempestiva e che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare le questioni rimaste assorbite in primo grado e ritualmente riproposte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte d'appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, non per semplice insufficienza argomentativa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito di concisa esposizione dei motivi della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali, come motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, residuando solo anomalie motivazionali radicali.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su domande o eccezioni integra nullità deducibile in cassazione.

  • art. 346 c.p.c.

    Le questioni non accolte e rimaste assorbite devono essere riproposte dall'appellato, altrimenti si intendono rinunciate.

  • art. 43 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e non decisiva nel merito.

  • artt. 138 e 139 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la notifica, ma la Corte ha ritenuto non pertinente la doglianza nei termini dedotti.

  • art. 8 l. 890/1982

    La sua invocazione è stata ritenuta inconferente nel caso di notifica della cartella mediante raccomandata diretta del concessionario.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo sull'onere della prova è stato respinto perché la questione era inammissibile e, comunque, infondata.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973

    Quando la cartella è notificata mediante raccomandata diretta del concessionario, non occorre una successiva raccomandata informativa.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario le questioni non accolte e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, ma l'onere riguarda solo le questioni assorbite e non quelle espressamente respinte.

  • art. 615 c.p.c.

    Costituisce il rimedio azionato per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base delle cartelle.

  • art. 346 c.p.c. e art. 56 d.lgs. 546/1992

    Le questioni assorbite devono essere riproposte tempestivamente dall'appellato; la mancata considerazione di tali questioni comporta vizio della decisione di appello.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non è censurabile in cassazione la mera insufficienza o concisione della motivazione se il ragionamento decisorio è percepibile.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo deve essere ricondotto in modo specifico alla corretta ipotesi di vizio denunciato; se si lamenta omessa pronuncia, la censura non può essere costruita come semplice violazione di legge o difetto di motivazione.
  • In materia di riscossione, la notifica della cartella eseguita dal concessionario mediante raccomandata diretta segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede una successiva raccomandata informativa.
  • Le questioni non accolte ma rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte dall'appellato in appello, altrimenti si presumono rinunciate; il giudice di appello deve quindi esaminarle se ritualmente riproposte.
  • L'appello o la cassazione non possono essere utilizzati per far valere come violazione di legge ciò che in realtà è una critica alla mancata pronuncia su uno specifico motivo o eccezione.
  • Quando il termine di prescrizione è distinto tra credito principale e accessori, l'interruzione va valutata separatamente per ciascuna componente, ma la censura sul punto richiede una puntuale deduzione processuale e la corretta individuazione dell'atto interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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