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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26969/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri nei confronti di un imputato per truffa consumata il 29 luglio 2019, con contestuale riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva: 1) violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la vicenda dovesse essere qualificata come mero inadempimento contrattuale di natura civilistica e contestando sia l’identificazione dell’imputato sia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla recidiva, per mancanza di una concreta verifica dei presupposti della circostanza aggravante; 3) violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocando la condotta collaborativa dell’imputato e le conseguenze sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché limitato a riprodurre le doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata; ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come truffa, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo; ha reputato congrua, logica e conforme ai principi di diritto la motivazione sul riconoscimento della recidiva; ha infine giudicato inammissibile e manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, rilevando che il giudice di merito può limitarsi a richiamare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti nel diniego. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Fattispecie di truffa ritenuta correttamente integrata dai giudici di merito, non riducibile a un semplice inadempimento contrattuale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Norma richiamata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione.

  • art. 192 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di valutazione della prova e della motivazione, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 546 c.p.

    Richiamato dal ricorrente nel censurare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 42 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che ne ha affermato la configurabilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche: il diniego è stato ritenuto legittimamente motivato e non censurabile in sede di legittimità nei termini prospettati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre, senza confronto critico specifico, le doglianze già esaminate e disattese in appello, poiché non assolve alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata.
  • La distinzione tra inadempimento contrattuale e truffa va risolta valorizzando gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta: quando il fatto integri gli artifici o raggiri e il relativo dolo, la qualificazione penale non è esclusa dalla mera prospettazione di una controversia civilistica.
  • La configurabilità della recidiva è sindacabile in cassazione solo se la motivazione di merito sia mancante o manifestamente illogica; in presenza di argomentazione congrua e coerente, la censura non può essere accolta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito della prova quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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