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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22494/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva dichiarati responsabili, in concorso, del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.) con le aggravanti del metodo mafioso e dell'agevolazione di sodalizi mafiosi; le censure principali riguardavano (1) la carenza di motivazione in ordine al contributo concorsuale di natura morale attribuito soprattutto ad Antonio Sfraga e alla presunta sostituzione del giudice alle dichiarazioni del collaboratore Costa; (2) l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore di giustizia Gianluca Costa e i riscontri delle sue dichiarazioni; (3) l'insussistenza o carenza della prova dell'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, sostenendo che le condotte sarebbero state solo contestualizzate in un ambiente criminale e non concretamente idonee a evocare la forza intimidatrice mafiosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, avesse adempiuto al mandato della Cassazione precedente colmando le lacune motivazionali contestate, valutando unitariamente le dichiarazioni del collaboratore Costa insieme al complesso delle prove (intercettazioni, accertamenti, sentenze definitive acquisite) e ritenendo attendibile il contributo probatorio complessivo. La Corte ha confermato che il reato di cui all'art. 513-bis c.p. si può consumare anche per mezzo di una intimidazione "ambientale" che impone un monopolio o una condotta anticoncorrenziale; ha inoltre ritenuto provato il ruolo dei fratelli Sfraga come referenti d'area che, in cooperazione con Pagano e con il supporto di contatti con Cosa Nostra e i casalesi, hanno agevolato l'acquisizione di posizione dominante nel mercato dei trasporti ortofrutticoli. Ha confermato l'applicabilità dell'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 513-bis cod. pen.

    Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia può realizzarsi anche mediante intimidazione "ambientale": non è necessario che la violenza/minaccia sia diretta esclusivamente ai concorrenti imprenditoriali, purché siano prodotti atti idonei a ostacolare la libertà di concorrenza e a determinare una posizione dominante acquisita per effetto di comportamenti intimidatori.

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante del metodo mafioso può ricorrere anche se l'agente non è formalmente interno all'associazione mafiosa: è sufficiente che le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, ad evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: le condotte concorrenti sono valutate nel loro contributo complessivo alla realizzazione dell'illecito.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Regola sulla continuazione o sul concorso di reati e sugli effetti della recidiva/condotte concorrenti: utilizzata per l'imputazione plurima e la quantificazione del concorso di causa tra gli autori.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152

    Norma citata nel capo di imputazione (probabilmente normativa speciale collegata alla materia), richiamata come parte del quadro normativo contestuale all'attività delittuosa.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina della chiamata in correità (dichiarazioni di collaboratori): il giudice deve valutare unitariamente la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, e può confermare le dichiarazioni alla luce di riscontri estrinseci anche se questi non coprono ogni specifica circostanza riferita.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel contesto della centralità del principio di libera concorrenza quale parametro interpretativo per la fattispecie di illecito concorrenziale violento o minaccioso.

Massime di principio

  • Per il reato di cui all'art. 513-bis c.p. è sufficiente un'intimidazione "ambientale" idonea a imporre comportamenti anticoncorrenziali e a comprimere la libertà di scelta dei contraenti: non serve che la minaccia sia rivolta esclusivamente al concorrente.
  • L'aggravante del metodo mafioso può sussistere anche laddove gli agenti non siano formalmente associati a Cosa Nostra: conta l'idoneità concreta delle modalità operative a evocare la forza intimidatrice mafiosa.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate unitariamente nel contesto probatorio complessivo; riscontri estrinseci che attengono alla dichiarazione nel suo complesso (anche se non a ogni singola circostanza) possono suffragarne l'attendibilità.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice può riesaminare il compendio probatorio entro i limiti del mandato di annullamento: deve colmare le carenze motivazionali evidenziate dalla Cassazione ma resta vincolato al principio di diritto espresso dalla stessa quando l'annullamento è per violazione di legge.
  • Per contrastare con successo contestazioni simili, la difesa deve mirare a dimostrare l'assenza di un nesso causale concreto tra le condotte contestate e l'esercizio dell'intimidazione, oppure l'assenza di adeguati riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori.

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