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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12775 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava, ai fini IVA per l'anno 2000, l'esenzione applicata dalla società alle commissioni percepite nell'ambito dei contratti di factoring. Secondo l'Amministrazione, gli interessi sulle anticipazioni finanziarie erano esenti in quanto remunerativi di operazioni di finanziamento, mentre le commissioni relative alla registrazione, gestione, sollecito e incasso dei crediti costituivano il corrispettivo di autonome prestazioni di servizi imponibili. La CTR aveva invece ritenuto tali attività strumentali e accessorie rispetto alla principale causa finanziaria del factoring. In Cassazione l'Agenzia deduceva la violazione delle norme IVA e sosteneva che le commissioni dovessero essere assoggettate a imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e ha confermato, in via definitiva, l'esito favorevole alla contribuente. La Corte ha rilevato che la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto, basato sui contratti, escludendo l'autonomia delle prestazioni remunerate con commissioni e qualificandole come accessorie all'operazione finanziaria esente. L'Agenzia non ha adeguatamente censurato tale ratio decidendi, non ha trascritto gli elementi contrattuali rilevanti e ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti sotto forma di violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro oltre 150 euro di spese borsuali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1

    Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; ... ad eccezione del recupero di crediti.

    Le operazioni di factoring aventi causa prevalentemente finanziaria possono rientrare tra le operazioni esenti IVA. Occorre però distinguere le eventuali prestazioni autonome di recupero crediti o altri servizi, che possono essere imponibili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12

    Le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi ... non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.

    Le prestazioni accessorie seguono il regime IVA dell'operazione principale quando risultano funzionalmente collegate a essa e prive di autonomia economica o negoziale.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3

    la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; ... ad eccezione del ricupero dei crediti

    La normativa europea distingue le operazioni finanziarie esenti dai servizi di recupero crediti, esclusi dall'esenzione.

  • Corte di Giustizia CE, sentenza 26 giugno 2003, causa C-305/01, MKG

    Un'attività economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce un "ricupero dei crediti" ... escluso dall'esenzione.

    Il factoring esaminato dalla Corte, caratterizzato dall'assunzione del rischio di insolvenza e dalla commissione, è stato assimilato al recupero crediti e quindi escluso dall'esenzione. La Cassazione precisa però che tale pronuncia non risolve automaticamente ogni questione relativa al factoring disciplinato e concretamente praticato in Italia.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 360 c.p.c. e artt. 1362 e seguenti c.c.

    Quando la controversia riguarda la qualificazione delle prestazioni contrattuali, la censura deve confrontarsi con l'effettiva motivazione della sentenza e indicare puntualmente le clausole contrattuali rilevanti. Non è sufficiente prospettare, sotto forma di violazione di legge, una diversa ricostruzione dei fatti.

Massime di principio

  • Nel factoring il regime IVA dipende dalla causa concreta dell'operazione e dal contenuto effettivo delle prestazioni, non dalla sola denominazione del contratto o dalla scomposizione del corrispettivo in interessi e commissioni.
  • Se l'operazione è principalmente diretta a finanziare il cedente mediante la monetizzazione anticipata dei crediti, le prestazioni strettamente funzionali al finanziamento possono seguire il regime di esenzione IVA dell'operazione principale.
  • Le attività che costituiscono un autonomo servizio di gestione o recupero crediti, soprattutto se svincolate dal finanziamento e remunerate autonomamente, possono essere imponibili IVA.
  • La distinzione tra prestazione accessoria e prestazione autonoma deve essere verificata sulla base delle clausole contrattuali, degli obblighi effettivi delle parti, della struttura del compenso e della funzione economica dell'operazione.
  • Nel giudizio di Cassazione non è sufficiente chiedere una diversa qualificazione dei fatti: occorre censurare specificamente la motivazione della sentenza impugnata e trascrivere le clausole o gli elementi probatori decisivi.

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