Cassazione Penale, Ordinanza n. 33865/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 30 maggio 2024, che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado, limitandosi a riformare il trattamento sanzionatorio. Il ricorso riguardava la conferma della responsabilità per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 495 c.p. Tuttavia, il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalla disciplina processuale vigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'obbligo di ministero difensivo specializzato introdotto dalla modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017. Ha inoltre rilevato che l'inammissibilità poteva essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Indica il titolo di reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nei precedenti gradi di giudizio.
art. 571 c.p.p.
È richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.
art. 613 c.p.p.
Stabilisce, come interpretato dalla Corte alla luce della riforma del 2017, la necessità della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È indicata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore cassazionista.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura quando la causa è immediatamente rilevabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale il ricorso non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, dovendo essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile e dichiarabile senza formalità di procedura quando il vizio emerga immediatamente dagli atti.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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