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Ordinanza

Ordinanza n. 356/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Bergamo ha rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In sede di esame dell’incidente cautelare, il TAR ha rilevato d’ufficio irregolarità processuali: il ricorso depositato era privo di firma digitale e la copia digitale della procura alle liti, formata a partire da un originale analogico, era priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico firmata digitalmente.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ha ritenuto che sia il ricorso privo di firma digitale sia la procura priva dell’attestazione di conformità possano essere regolarizzati ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2022 in materia di ricorso privo di firma digitale. Ha quindi assegnato un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, o dalla notificazione se anteriore, per procedere alla regolarizzazione, disponendo la prosecuzione dell’incidente cautelare all’udienza camerale del 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    Prevede l’obbligo della firma digitale sul ricorso depositato nel processo amministrativo telematico.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Richiede, per la copia digitale della procura alle liti formata da originale analogico, l’attestazione di conformità all’originale analogico firmata digitalmente.

  • art. 8, comma 2, allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    Disciplina l’attestazione di conformità della copia digitale della procura all’originale analogico nel processo amministrativo telematico.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Consente la regolarizzazione degli atti processuali affetti dalle irregolarità rilevate dal giudice, mediante assegnazione di un termine perentorio.

Massime di principio

  • La mancanza della firma digitale sul ricorso amministrativo telematico non impone necessariamente l’immediata definizione in rito, potendo il giudice consentirne la regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.
  • La copia digitale della procura alle liti rilasciata su supporto analogico deve essere corredata dall’attestazione di conformità all’originale analogico firmata digitalmente; l’assenza di tale attestazione costituisce un’irregolarità suscettibile di regolarizzazione quando ne ricorrano i presupposti.
  • Quando rileva irregolarità del ricorso o della procura regolarizzabili, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la sanatoria e rinviare la trattazione della domanda cautelare, senza decidere anticipatamente né il merito né l’incidente cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProcesso amministrativo telematicoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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