Sentenza del 24/01/2017 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Imposte sulla produzione e sui consumi - Abbuoni per perdite e cali - Applicabilità condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso che la mera sottrazione della merce consenta di applicare il regime previsto per dispersione o distruzione. La sottrazione non elimina il rischio fiscale connesso all'immissione al consumo del prodotto e, pertanto, non dà diritto all'abbuono o all'esenzione prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 504/1995. Il principio è ricondotto alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-314/06 del 18 dicembre 2007.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'applicabilità dell'art. 4 del D.Lgs. n. 504/1995 agli abbuoni o alle esenzioni d'imposta per perdite e cali di prodotti soggetti ad accisa. La norma opera quando la merce è accidentalmente dispersa o distrutta, con conseguente impossibilità di immissione al consumo. Non si applica invece alla mera sottrazione, come nel caso di furto, perché il prodotto sottratto può comunque essere immesso nel circuito commerciale e consumato.
Norme richiamate
Art. 4 del D.Lgs. n. 504/1995
La disposizione sugli abbuoni per perdite e cali trova applicazione in presenza di dispersione o distruzione accidentale del prodotto, quando ne viene impedita l'immissione al consumo; non comprende la mera sottrazione o il furto.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 18 dicembre 2007, causa C-314/06
La sottrazione di prodotti soggetti ad accisa non equivale alla loro distruzione o dispersione, poiché i prodotti sottratti possono essere immessi nel circuito commerciale e consumati.
Massime di principio
- Le agevolazioni o gli abbuoni fiscali per perdite di prodotti soggetti ad accisa richiedono che la merce sia effettivamente distrutta o accidentalmente dispersa e non possa essere immessa al consumo.
- Il furto o la mera sottrazione della merce, anche se avvenuti durante la detenzione o il trasporto, normalmente non escludono l'obbligazione tributaria, perché il prodotto può ancora entrare nel mercato.
- Per applicare un'esenzione o un abbuono occorre distinguere tra perdita materiale irreversibile del prodotto e perdita della disponibilità giuridica o fisica causata da terzi.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve dimostrare non solo l'evento dannoso, ma anche che esso abbia reso impossibile l'immissione al consumo; la sola denuncia di furto potrebbe non essere sufficiente.
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