Cassazione Penale, Ordinanza n. 18776/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di false dichiarazioni o omissioni ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha dedotto la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata mediante una presunzione automatica di dolo, senza una concreta analisi delle circostanze del caso e senza una rigorosa dimostrazione della componente psicologica richiesta dalla fattispecie. La Corte ha però rilevato che il motivo riproduceva censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica analitica della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non fosse consentita in sede di legittimità perché priva di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente reiterativa di doglianze già esaminate. Ha inoltre confermato la ricostruzione dei giudici di merito: nella domanda per il patrocinio a spese dello Stato l'imputato aveva dichiarato di non aver percepito redditi propri per l'anno indicato, mentre dagli accertamenti risultavano redditi da lavoro dipendente; inoltre aveva indicato solo parzialmente i redditi del fratello convivente, omettendo ulteriori entrate. Tali condotte integravano la violazione dell'obbligo di veridicità richiesto dalla norma. La Corte ha anche escluso che la detenzione o la dedotta mancanza di rapporti costanti con il nucleo familiare escludessero l'obbligo di indicare i redditi dei conviventi. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è emersa assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
La fattispecie tutela l'obbligo di veridicità del dichiarante nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; è integrata sia da dichiarazioni non vere sia da omissioni, anche parziali, di dati rilevanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
art. 24 Cost.
Richiamato solo indirettamente nel contesto del patrocinio a spese dello Stato, quale quadro di riferimento del beneficio, senza sviluppo autonomo della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la rilevanza penale non dipende dal conseguimento indebito del beneficio, ma dalla violazione dell'obbligo di veridicità delle informazioni rese dal richiedente.
- La fattispecie è integrata anche quando il dichiarante omette solo parzialmente dati reddituali rilevanti, sia propri sia del nucleo familiare convivente, purché l'omissione incida sulla rappresentazione della situazione economica richiesta dalla legge.
- Ai fini dell'obbligo dichiarativo, la convivenza familiare non viene meno per il solo fatto della detenzione di uno dei componenti; il dichiarante deve comunque indicare i redditi dei familiari conviventi.
- L'elemento soggettivo del reato richiede dolo generico rigorosamente provato; non è sufficiente la mera negligenza, ma il dolo può essere desunto da elementi concreti e convergenti, non da presunzioni automatiche.
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate dal giudice di merito senza una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
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