Sentenza del 10/03/2015 n. 1396 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità in appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità, nel processo tributario d'appello, della produzione di documenti nuovi e i limiti temporali entro i quali tale produzione può essere effettuata. La questione è stata valutata alla luce dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992, che disciplina la produzione di nuovi documenti in appello, dell'art. 345 c.p.c., applicabile al processo civile, e del termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, richiamato per il secondo grado dall'art. 61 dello stesso decreto.
La decisione
È stato affermato che, nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa in termini più ampi rispetto agli stretti limiti previsti dall'art. 345 c.p.c. Tuttavia, la produzione deve avvenire entro il termine stabilito dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, applicabile anche al giudizio d'appello in forza dell'art. 61. Il testo non indica le parti nominativamente né specifica l'esito formale del dispositivo; sul piano del principio, risulta accolta la tesi favorevole all'ammissibilità della produzione documentale effettuata tempestivamente.
Norme richiamate
Art. 58, D.Lgs. 546/1992
ammette la produzione di nuovi documenti in appello fuori dagli stretti limiti imposti dall'art. 345 c.p.c.
Nel processo tributario d'appello la produzione di documenti nuovi è, in linea generale, ammessa con maggiore ampiezza rispetto al processo civile ordinario.
Art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992
entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/92
La facoltà di produrre documenti deve essere esercitata entro il termine processuale previsto per il deposito degli atti e dei documenti, a pena di decadenza secondo le regole applicabili.
Art. 61, D.Lgs. 546/1992
richiamato per il secondo grado del giudizio tributario dall'art. 61
Le disposizioni relative al giudizio di primo grado, tra cui il termine dell'art. 32, si applicano al giudizio d'appello in quanto compatibili.
Art. 345 c.p.c.
fuori dagli stretti limiti imposti dall'art. 345 c.p.c.
La disciplina civilistica che limita la produzione di nuovi documenti in appello non opera nel processo tributario con la stessa rigidità, poiché prevale la disciplina speciale dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello, la produzione di documenti nuovi è generalmente ammissibile e non è soggetta ai medesimi limiti restrittivi previsti dall'art. 345 c.p.c.
- L'ampia facoltà di produrre nuovi documenti non è illimitata: occorre rispettare il termine processuale previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, applicabile in appello tramite l'art. 61.
- La tempestività del deposito è quindi decisiva: un documento astrattamente ammissibile può essere inutilizzabile se prodotto oltre il termine previsto.
- Prima di contestare una produzione documentale in appello, occorre verificare sia la natura tributaria del giudizio sia la data e le modalità del deposito, oltre all'eventuale pregiudizio arrecato al contraddittorio.
- Il principio non consente automaticamente di introdurre domande o eccezioni nuove: riguarda principalmente l'acquisizione di documenti e non elimina gli altri limiti propri del giudizio d'appello.
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