Cassazione Penale, Sentenza n. 2347/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce un unico motivo articolato: violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato correttamente il drastico ridimensionamento della gravità indiziaria. In particolare si sostiene che: i) per il PREU 2004 il debito tributario sarebbe stato estinto prima degli accrediti a lui imputati, dunque l'ipotesi di riciclaggio perderebbe l'oggetto materiale; ii) rispetto al PREU 2006 il ricorrente non poteva sapere la provenienza illecita dei trasferimenti, anche alla luce di consistenti entrate lecite; iii) sono stati effettuati rimborsi (oltre Euro 900.000) e restituzioni spontanee che dimostrerebbero una condotta resipiscente; iv) la contestazione di autoriciclaggio sarebbe in concreto non configurabile, stante la tracciabilità dei trasferimenti e le spese documentate; v) in conseguenza la misura cautelare sarebbe sproporzionata e non più attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato il compendio investigativo e la questione della gravità indiziaria nel limite di sindacabilità consentito in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il reato di riciclaggio è di natura istantanea e va valutato con riferimento al momento della condotta dissimulatoria, perciò i successivi versamenti tardivi non cancellano l'elemento materiale del reato. Ha inoltre precisato che il capo relativo all'impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter) è distinto dal reato di riciclaggio e le censure erano aspecifiche. Quanto all'autoriciclaggio, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito circa la consumazione progressiva e la rilevanza, ex ante, dell'idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. La Corte ha escluso la possibilità di acquisire in Cassazione nuovi documenti non presenti nel fascicolo all'epoca della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
Il reato è ritenuto di natura istantanea; la rilevanza penale è valutata con riferimento al momento delle condotte dissimulatorie e non è escluso da successivi versamenti tardivi.
art. 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
È distinto dal reato di riciclaggio; alcune contestazioni del ricorrente sono risultate aspecifiche perché non coerenti con la rubrica imputativa e la ricostruzione del giudice.
art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio)
La valutazione si fonda sull'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; il successivo emersione dell'illecito non esclude automaticamente la configurabilità del reato.
art. 81 e art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Utilizzati per inquadrare la partecipazione del ricorrente nel complesso disegno criminoso e nei trasferimenti contestati.
art. 616 c.p.p. (condanna per spese e ammende)
Disposto l'obbligo di rifondere le spese processuali e liquidare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa dell'impugnazione.
art. 606, comma 1 c.p.p. (limiti del ricorso per cassazione)
Il giudizio di legittimità è limitato agli errori di diritto e di motivazione previsti dalla norma; non consente una rinnovata valutazione globale delle prove di merito.
art. 49 c.p. (errore di diritto)
Richiamato incidentalmente: l'eventuale errore scusante ex art. 49 non incide sulla necessità di verificare l'idoneità della condotta a nascondere la provenienza illecita.
Massime di principio
- In reati di riciclaggio la valutazione della gravità indiziaria si effettua con riferimento al momento della condotta dissimulatoria; successivi versamenti o emersioni non cancellano automaticamente la responsabilità penale.
- L'articolazione dei reati (648-bis, 648-ter, 648-ter.1) richiede attenzione: impiego di denaro illecitamente proveniente (648-ter) è distinto dal riciclaggio (648-bis) e dall'autoriciclaggio (648-ter.1); le difese devono contestare specificamente la ricostruzione normativa e fattuale pertinente a ciascun capo.
- Le restituzioni o rimborsi spontanei possono influire sulla valutazione delle misure reali e sulla percezione di ravvedimento, ma non eliminano automaticamente le esigenze cautelari se permangono elementi contrari (es. somme non restituite, rischio di fuga).
- In sede di Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione globale delle prove: le censure devono mirare a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione; documenti nuovi non prodotti nel fascicolo originario non sono valutabili.
- Per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) in riciclaggio/autoriciclaggio occorre proporre censure specifiche e collegate all'ordito motivazionale del giudice di merito, non mere affermazioni contrapposte sulle dinamiche dei flussi finanziari.
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare basata sulla diminuzione della gravità indiziaria è necessario dimostrare errori giuridici o logico-motivazionali nel provvedimento impugnato, non soltanto prospettare una diversa valutazione dei fatti.
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