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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9950/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per tentata estorsione aggravata con finalita di agevolare il clan dei Casalesi. Vizi denunciati: (i) vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza e mancata valutazione delle deduzioni difensive e della versione alternativa dell'imputato; critiche rispetto all'idoneita coercitiva della minaccia, rilevando che la persona offesa ha interrotto la conversazione e ha richiamato la presenza di telecamere collegate ai Carabinieri; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante per finalita di agevolare l'associazione di stampo mafioso, con la doglianza che manchino elementi oggettivi e soggettivi a provarne l'esistenza; (iii) dedotta incompatibilita tra l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1, e l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3; (iv) errore nell'esclusione delle attenuanti generiche nonostante comportamento processuale, personalita non allarmante e modesta entita del fatto.

La decisione

La Corte di legittimita ha dichiarato il ricorso inammissibile come pedissequa reiterazione delle censure gia formulate in appello e perche non ha contrastato le esaustive risposte della corte territoriale. Ha ritenuto corretta la valutazione della corte d'appello sulla attendibilita della persona offesa e sul riscontro nelle dichiarazioni confessorie del coimputato; ha confermato che la minaccia era idonea a coartare la volonta valutata ex ante, anche se la vittima poi si e' difesa, e ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis per il richiamo alla forza del sodalizio e per le espressioni che evocavano la necessita di 'mettersi a posto'. Ha giudicato infondata la doglianza di incompatibilita tra aggravanti e ha ritenuto corretta la motivazione del diniego delle attenuanti generiche in relazione alla personalita, ai precedenti e alla gravita della condotta. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto, la condanna di merito resta confermata, il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche in presenza di quella che la giurisprudenza chiama mafia silente: il richiamo alla necessita di 'mettersi a posto' e le espressioni intimidatorie sono state interpretate come collegamento al sodalizio e come finalita dell'azione estorsiva di agevolare l'associazione.

  • art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante per il reato di estorsione; la corte ha valutato l'idoneita coercitiva della minaccia e la gravita della condotta ai fini dell'applicazione delle aggravanti previste per l'estorsione.

  • art. 133 e art. 62-bis cod. pen.

    Le norme sulle circostanze attenuanti sono state richiamate in relazione alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche; la corte ha negato il beneficio valorizzando l'assenza di elementi positivi, la personalita negativa dell'imputato e la gravita della condotta.

Massime di principio

  • Un ricorso che ripropone pedissequamente i motivi gia svolti in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della corte territoriale e' spesso dichiarato inammissibile.
  • La valutazione sull'idoneita coercitiva della minaccia si effettua ex ante: anche se la vittima ha poi resistito o si e' allontanata, conta se la condotta era in grado di suscitare nella situazione concreta timore o soggezione.
  • Perche sussista l'aggravante di cui all'art. 416-bis non e' necessario che vi sia una plateale manifestazione di forza mafiosa; espressioni intimidatorie che richiamino la forza del sodalizio o la necessita di 'mettersi a posto' possono essere valutate come indicatrici del nesso funzionale con l'associazione.
  • La deduzione di incompatibilita o sovrapposizione tra aggravanti deve essere prospettata e motivata tempestivamente; se non sollevata in appello puo risultare inammissibile in Cassazione.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo e una valutazione comparativa con gli elementi negativi della personalita e dei precedenti; la sola buona condotta processuale non e' necessariamente sufficiente.

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