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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21244/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela contro un avvocato, al quale erano stati versati da terzi pignorati importi riferibili a crediti della società assistita poi fallita. La curatela ha chiesto di revocare, ex art. 67 l.fall., il pagamento di euro 92.019,95 e di condannare il professionista alla restituzione di euro 92.019,95, oltre accessori. In primo grado il tribunale ha accolto solo in parte la domanda, revocando i pagamenti relativi ad alcune fatture del 13.2.2018 per euro 58.188,12. La corte d'appello ha confermato, ritenendo che le somme pervenute sul conto personale dell'avvocato nel 2017, in virtù di procura all'incasso, fossero state effettivamente acquisite come compensi solo con l'emissione delle fatture quietanzate del 13.2.2018, quindi in periodo sospetto, e che il professionista fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza della società, desunta da precetto, pignoramento, ricorso per fallimento e dal contesto professionale. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione degli artt. 101, 112, 115, 116 e 194 c.p.c. e dell'art. 67 l.fall. per avere la corte d'appello ritenuto revocabili pagamenti che, secondo lui, erano già stati incassati e trattenuti al momento dei bonifici, in base a un accordo scritto e a una prassi di immediata imputazione a compenso; nullità o apparenza della motivazione sulla data del pagamento; violazione dell'art. 67 l.fall., degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e di norme fiscali per avere identificato la data del pagamento con quella di emissione delle fatture, trascurando che la revocatoria colpisce l'atto dispositivo del fallito e non la fatturazione del professionista; omesso esame del fatto decisivo che le parti avevano pattuito prima del semestre sospetto la destinazione delle somme al compenso; omesso esame e/o violazione di norme sulla scientia decoctionis, sostenendo che il professionista non conosceva lo stato di insolvenza e che i documenti e le prove contrarie lo escludevano; violazione dell'art. 96 l.fall. e dell'art. 2909 c.c. per asserita preclusione derivante dal giudizio di opposizione allo stato passivo; vizio di motivazione per mancata risposta su tale preclusione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi perché, in larga parte, diretti a una diversa ricostruzione del fatto e non a denunciare un vero errore di diritto o un omesso esame decisivo; ha ritenuto infondati gli ultimi due, affermando che il rigetto dell'istanza di ammissione al passivo per compensi già pagati non preclude l'azione revocatoria, perché in quella sede si accerta solo il titolo del credito e il fatto estintivo, non l'opponibilità alla massa dei pagamenti. Ha dunque rigettato integralmente il ricorso, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, nel caso di mandato all'incasso conferito al professionista, il momento rilevante ai fini della revocatoria dei pagamenti a titolo di compenso non è il mero accredito delle somme sul conto del mandatario, ma l'atto con cui le somme vengono effettivamente imputate e fatte proprie come compenso, qui coincidente con l'emissione delle fatture quietanzate del 13.2.2018. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione presuntiva della corte territoriale sulla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del professionista e ha escluso qualsiasi preclusione da giudicato endofallimentare derivante dalla precedente decisione sullo stato passivo. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    La revocatoria fallimentare colpisce i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto al creditore che conosca lo stato di insolvenza del debitore; nel caso di mandato all'incasso con imputazione a compenso, il pagamento è revocabile quando si perfeziona l'effetto solutorio con l'appropriazione delle somme come onorari.

  • art. 1713 c.c.

    È richiamato per chiarire che, nel mandato all'incasso, la regola della rimessione delle somme al mandante non opera quando il mandatario trattiene le somme come pagamento del proprio credito.

  • art. 1706, comma 1, c.c.

    È richiamato per affermare che, fino all'appropriazione delle somme a compenso, la titolarità del denaro resta in capo al cliente/mandante.

  • art. 1198 c.c.

    È richiamato in raffronto alla cessione del credito in funzione di pagamento, per distinguere il diverso meccanismo solutorio del mandato all'incasso.

  • art. 1374 c.c.

    Il Codice deontologico forense integra il contenuto del contratto di prestazione d'opera professionale, completandone la disciplina pattizia.

  • art. 31 Codice deontologico forense

    deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa; ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente; ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso ... quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita

    Per trattenere somme come compenso non basta l'incasso per conto del cliente; occorre una specifica imputazione a compenso, che richiede il consenso del cliente e può avvenire anche successivamente all'incasso.

  • art. 553 c.p.c.

    È richiamato per indicare l'assegnazione ai terzi pignorati obbligati al pagamento delle somme pignorate.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazioni di legge, vizi motivazionali e censure di merito mascherate da violazioni di legge, dichiarando inammissibili quelle che sollecitano una nuova valutazione del fatto.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono dimostrare la scientia decoctionis, purché il ragionamento inferenziale sia corretto e fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Il controllo di legittimità riguarda la corretta sussunzione degli indizi nella fattispecie delle presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non consente una nuova valutazione del merito se la motivazione è plausibile e non apparente.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nei motivi, ma la Corte ribadisce che la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza può essere fornita per presunzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato tra le censure, ma la Corte considera che il ricorso miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove, comprese le presunzioni, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito se la motivazione non è apparente o illogica.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza esito accogliente.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza esito accogliente.

  • art. 194 c.p.c.

    È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza esito accogliente.

  • art. 96 l.fall.

    È richiamato nel motivo sulla pretesa preclusione da giudicato endofallimentare, ma la Corte esclude che la decisione sullo stato passivo impedisca la revocatoria.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sul rigetto dell'ammissione al passivo per credito già pagato non preclude l'azione revocatoria dei pagamenti.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla motivazione, ma la Corte ritiene che la sentenza d'appello sia sufficientemente motivata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel mandato all'incasso conferito al professionista, il mero accredito di somme sul conto del mandatario non equivale automaticamente a pagamento del compenso: l'effetto solutorio si produce solo quando il professionista compie un atto ulteriore e inequivoco di imputazione delle somme a compenso o di avviso per il rimborso spese, così trasformando la detenzione per conto del cliente in disponibilità propria.
  • Ai fini della revocatoria fallimentare, quando il professionista riceve somme per conto del cliente e le trattiene come compenso, il momento rilevante è quello in cui si perfeziona l'acquisizione delle somme al patrimonio del creditore, non quello dell'incasso materiale se questo avviene ancora in veste di mero mandatario.
  • La conoscenza dello stato di insolvenza del debitore può essere provata anche per presunzioni semplici, valorizzando gli indizi nel loro complesso e tenendo conto della qualità professionale dell'accipiens e del contesto concreto in cui ha operato.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge: la censura è ammissibile solo se il giudice di merito abbia male applicato la regola delle presunzioni o abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo.
  • Il rigetto dell'insinuazione al passivo per il rilievo che il credito era già stato pagato non preclude, di per sé, la successiva revocatoria dei medesimi pagamenti, perché nel giudizio di ammissione si accerta il titolo del credito e l'eventuale fatto estintivo, non l'opponibilità alla massa del pagamento stesso.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniProveInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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