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Sentenza

Sentenza del 16/05/2017 n. 423 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Accertamento - Notificazioni - Notifica a persone giuridiche - Notifica al rappresentante legale - Errata indicazione - Irrilevanza - Imposte e Tasse - Imposta unica sui concorsi, pronostici e sullescommesse - Imposta unica concorsi e pronostici - Esercente attività diintermediazione commerciale del settore scommesse - Assenza licenza -Soggetto attivo - E' tale - Imposte e Tasse - Imposta unica sui concorsi, pronostici e sullescommesse - Condono -Versamento dell'importo per ciascun punto diraccolta - Necessita - Imposte e Tasse - Imposta unica sui concorsi, pronostici e sullescommesse - Rapporto tra bookmaker estero e società italiana -Territorialità dalla fattispecie - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato gli avvisi di accertamento relativi all'imposta unica sui concorsi, pronostici e scommesse, sostenendo, tra l'altro, l'irregolarità della notifica per l'errata indicazione del rappresentante legale, l'assenza di una concessione o licenza valida, l'adesione alla procedura di regolarizzazione fiscale e la mancata territorialità dell'imposta, in quanto il bookmaker era estero. La controversia riguardava anche la responsabilità solidale per gli importi riferiti ai singoli punti di raccolta.

La decisione

Le contestazioni sono state respinte. La notifica presso la sede legale della società è stata ritenuta valida e l'errata indicazione del nominativo del rappresentante legale è stata qualificata come mera irregolarità non invalidante. È stato inoltre affermato che è soggetto passivo dell'imposta chi svolge concretamente attività di intermediazione nel settore delle scommesse, anche senza una concessione efficace. L'adesione alla regolarizzazione fiscale rende inefficaci gli accertamenti solo se la procedura è perfezionata mediante il versamento dell'importo dovuto per ciascun punto di raccolta; permane quindi la responsabilità solidale per i punti non inclusi o non regolarizzati. Infine, il rapporto tra bookmaker estero e società italiana è stato ricondotto al mandato, ritenendo conclusa la scommessa in Italia e quindi applicabile l'imposta unica.

Norme richiamate

  • Art. 145, comma 1, prima parte, codice di procedura civile

    La notifica degli atti tributari a una persona giuridica presso la sede legale è valida; l'errata indicazione del rappresentante legale costituisce una mera irregolarità, se non compromette la riferibilità dell'atto alla società.

  • Art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504

    È soggetto passivo dell'imposta unica chi esercita l'attività di intermediazione commerciale nel settore delle scommesse, anche in assenza o in caso di inefficacia della concessione ministeriale.

  • Art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

    La regolarizzazione fiscale produce effetti solo con il perfezionamento della procedura e il versamento dell'importo previsto per ogni singolo punto di raccolta; non copre i punti non indicati nella domanda o non regolarizzati.

  • Cassazione, sentenza n. 11936/2016

    Conferma la validità della notifica alla persona giuridica presso la sede legale nonostante l'erronea indicazione del rappresentante legale.

Massime di principio

  • Per le notifiche alle società, ciò che conta principalmente è la consegna presso la sede legale e la riconducibilità dell'atto alla società; errori formali sul nome del rappresentante legale non determinano automaticamente la nullità.
  • Nel settore delle scommesse, l'obbligo d'imposta può gravare sul soggetto che svolge concretamente l'intermediazione e la raccolta, anche se privo di concessione o operante per conto di un bookmaker estero.
  • La regolarizzazione fiscale deve essere verificata punto per punto: l'adesione generale non elimina gli accertamenti relativi ai punti di raccolta non inclusi o per i quali non sia stato effettuato il pagamento richiesto.
  • Ai fini della territorialità, la scommessa può considerarsi effettuata in Italia quando la società italiana raccoglie la giocata, incassa il denaro, emette o consegna il titolo e gestisce il rapporto operativo con il cliente.
  • Nei rapporti con operatori esteri, la qualificazione del contratto come mandato e le attività concretamente svolte in Italia possono prevalere sulla formale collocazione estera del bookmaker.

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