Cassazione Civile, Ordinanza n. 20808/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attori)
La controversia
Due soggetti asseritamente eredi di una vittima di cattura e deportazione avvenute nel periodo della Seconda guerra mondiale hanno convenuto davanti al Tribunale di Avezzano la Repubblica Federale di Germania chiedendo il risarcimento dei danni patiti dal loro dante causa e da loro acquisiti jure hereditario. Nel giudizio è intervenuto volontariamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sostenendo che, per effetto dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, la legittimazione passiva sostanziale non spettasse più alla Germania ma allo Stato italiano, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di L'Aquila quale foro erariale. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale con ordinanza riservata, ritenendo inapplicabile il foro erariale quando la pubblica amministrazione intervenga volontariamente in causa. Il Ministero ha quindi proposto regolamento di competenza, deducendo che la propria posizione non era quella di un semplice interventore, ma del reale convenuto e legittimato passivo, sicché il principio richiamato dal Tribunale non sarebbe stato pertinente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse i requisiti formali di una vera decisione sulla competenza, perché il giudice monocratico non aveva previamente invitato le parti a precisare le conclusioni; pertanto l'ordinanza del Tribunale costituiva una ordinanza di accantonamento ex art. 187, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., destinata a risolvere la questione insieme al merito. La Corte ha precisato che, ai fini dell'impugnabilità, rileva la forma del provvedimento e non l'intenzione interna del giudice. Ha infine compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la peculiarità della vicenda, l'ambiguità dell'ordinanza impugnata e l'adesione degli attori all'istanza di regolamento.
Norme richiamate
art. 43 d.l. 30 aprile 2022 n. 36
conv. dalla l. 29 giugno 2022 n. 79
ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze la legittimazione passiva per i danni conseguenti a lesioni di diritti inviolabili della persona compiute dalle forze del Terzo Reich nel periodo indicato, escludendo la legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania
l. 29 giugno 2022 n. 79
di conversione del d.l. 30 aprile 2022 n. 36
norma di conversione che ha reso stabile la disciplina richiamata dal Ministero
art. 187, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.
consente al giudice di accantonare la questione di competenza e di deciderla unitamente al merito quando non adotti la forma della decisione definitiva sulla competenza
art. 47 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento di regolamento di competenza
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria finale nel giudizio di legittimità
art. 92 c.p.c.
consente la compensazione integrale delle spese per gravi motivi, ravvisati nella peculiarità del caso e nell'ambiguità del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Nei giudizi davanti al tribunale in composizione monocratica, una pronuncia sull'eccezione di incompetenza è impugnabile con regolamento di competenza solo se resa con la forma della decisione definitiva sulla competenza, dopo la previa precisazione delle conclusioni delle parti.
- Se il giudice rigetta l'eccezione di incompetenza senza avere invitato le parti a precisare le conclusioni, il provvedimento va qualificato come ordinanza di accantonamento ex art. 187 c.p.c., destinata a essere assorbita dalla decisione sul merito, e non come decisione autonoma sulla competenza.
- Ai fini dell'impugnabilità di un provvedimento sulla competenza rileva la sua forma processuale oggettiva, non l'intenzione interna del giudice di decidere definitivamente la questione.
- L'esigenza di una forma decisoria chiaramente riconoscibile tutela l'affidamento delle parti circa la necessità di proporre o meno regolamento di competenza.
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