Cassazione Civile, Ordinanza n. 33275/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa poi annullata dal giudice amministrativo. Il soggetto espropriato era stato condannato a restituire al consorzio un acconto sull’indennità di espropriazione; successivamente, in sede di ottemperanza, il giudice amministrativo precisò che la restituzione doveva avvenire al netto della ritenuta IRPEF. Il consorzio presentò quindi all’Agenzia delle Entrate domanda di rimborso della ritenuta subita, pari a euro 126.914,41. Formatosi il silenzio-rifiuto, il consorzio impugnò l’atto dinanzi al giudice tributario. In primo grado il ricorso fu respinto per tardività, ritenendo decorrente il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 dalla pubblicazione della sentenza amministrativa di annullamento degli atti espropriativi. In appello la CTR riformò la decisione, fissando invece il dies a quo al passaggio in giudicato della sentenza amministrativa, e quindi reputando tempestiva la domanda di rimborso. L’Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con due motivi: (1) motivazione carente o apparente della sentenza d’appello, per non aver spiegato perché il termine di rimborso dovesse decorrere dal giudicato e non dalla pubblicazione; (2) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, in combinato disposto con le norme richiamate, per avere la CTR individuato il dies a quo nel giudicato anziché nella pubblicazione della sentenza amministrativa, essendo questa immediatamente esecutiva.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso la sussistenza di una motivazione meramente apparente: la sentenza impugnata consentiva di comprendere il percorso argomentativo fondato sul valore di certezza del giudicato, applicabile anche alle sentenze del giudice amministrativo. Quanto al secondo, la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza del termine di decadenza per il rimborso dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che aveva costituito il titolo del diritto alla restituzione, richiamando precedenti di legittimità in materia di rimborsi d’imposta in cui il diritto alla restituzione sorge solo con la stabilizzazione del provvedimento giurisdizionale che rende indebita la somma originariamente pagata. Ne consegue la conferma della sentenza di appello favorevole al consorzio e la condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato sulla motivazione della sentenza è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà, salvo motivazione mancante, apparente, incomprensibile o internamente irriducibile.
art. 111, comma 8, Cost.
Richiamato per individuare il momento in cui la sentenza amministrativa non è più soggetta a ricorso per cassazione, dunque per il suo passaggio in giudicato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata dalla ricorrente a fondamento della censura di motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Norma richiamata dalla ricorrente nel motivo sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre, nel caso esaminato, dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che costituisce il titolo del diritto alla restituzione.
art. 33 della l. n. 1034/1971
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime delle sentenze amministrative e alla loro esecutività.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la rilevanza del giudicato segna il dies a quo del termine di rimborso.
art. 2964 c.c.
Richiamato nel motivo sull’inapplicabilità della decorrenza dal giudicato per il termine decadenziale.
art. 2935 c.c.
Richiamato nel motivo sull’individuazione del momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale: la motivazione è viziata solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti insanabili o risulta obiettivamente incomprensibile.
- Quando un diritto al rimborso d’imposta nasce come effetto di una sentenza amministrativa che rende indebita la somma originariamente versata o trattenuta, il termine decadenziale per richiedere il rimborso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva del diritto, non dalla sua mera pubblicazione.
- Il valore di certezza proprio del giudicato può essere assunto a criterio per individuare il momento di insorgenza del diritto alla restituzione e, conseguentemente, il dies a quo del termine decadenziale per la domanda di rimborso.
- In presenza di una decisione giurisdizionale che costituisca il presupposto del rimborso, l’immediata esecutività del provvedimento non esclude che la decorrenza del termine per chiedere il rimborso sia ancorata alla definitività del giudicato, se questa è la regola ricavabile dalla funzione del titolo giudiziale.
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