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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21567/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una titolare di farmacia otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di interessi di mora, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, sul ritardato pagamento delle somme dovute dall'azienda sanitaria per il saldo delle ricette spedite nel periodo ottobre 2003-novembre 2007. L'azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo che il rapporto con le farmacie convenzionate non costituisse una transazione commerciale e che, comunque, gli interessi dovuti fossero solo quelli concordati tra le associazioni di categoria e l'amministrazione. Il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; la corte d'appello confermava, sia pure con diversa motivazione, ritenendo il rapporto sottratto alla disciplina del d.lgs. n. 231 del 2002. La ricorrente impugnava la sentenza con quattro motivi: con il primo deduceva la violazione del d.lgs. n. 231 del 2002 per l'applicabilità degli interessi moratori nei rapporti tra aziende sanitarie e farmacie, sostenendo la natura negoziale e commerciale del rapporto; con il secondo, il terzo e il quarto motivo riproponeva questioni già ritenute assorbite nei gradi di merito, contestando rispettivamente l'inapplicabilità del decreto, il mancato rilievo del primato del diritto eurounitario e la conseguente illegittimità della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la questione già risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26496 del 2020, secondo cui, nella disciplina applicabile ratione temporis, la tardiva corresponsione al farmacista della seconda quota di ristoro per la dispensazione dei farmaci di classe A comporta solo gli interessi al tasso legale ordinario, non gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002. Ha quindi confermato che, per tale attività, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non operatore economico in una "transazione commerciale". I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendosi costituita l'intimata, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge per censurare la sentenza impugnata.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    La disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali non si applica al rapporto tra azienda sanitaria e farmacista limitatamente alla dispensazione dei farmaci di classe A, perché tale rapporto non integra una transazione commerciale.

  • direttiva 2000/35/CE

    Richiamata come fonte eurounitaria della disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma ritenuta non decisiva nel caso concreto.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 2

    È indicato come base legale del rapporto convenzionale tra servizio sanitario e farmacie, che lo sottrae alla pura autonomia contrattuale.

  • legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 28

    È richiamata per descrivere l'assistenza farmaceutica come attività organizzata dal servizio sanitario nazionale attraverso farmacie convenzionate.

  • legge 8 novembre 1991, n. 362

    Fa parte del complesso normativo che disciplina l'attività farmaceutica e il rapporto con il SSN.

  • d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371

    È richiamato dalla ricorrente come fonte regolamentare dell'accordo collettivo nazionale; la Corte nega che ciò trasformi il rapporto in transazione commerciale.

  • d.P.R. 8 luglio 1998, n. 271

    È menzionato nel percorso normativo relativo all'attività farmaceutica e all'accordo collettivo nazionale.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato per qualificare la dispensazione dei farmaci di classe A come attuazione del diritto fondamentale alla salute.

  • art. 117, terzo comma, Cost.

    È richiamato per collegare la tutela della salute alla competenza legislativa e organizzativa di Stato e Regioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È menzionato per il riferimento al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Il rapporto tra servizio sanitario e farmacista, limitatamente alla dispensazione dei farmaci di classe A e al correlato riequilibrio economico, non va qualificato come transazione commerciale ai fini del d.lgs. n. 231 del 2002, ma come segmento del servizio sanitario nazionale disciplinato da fonti legali e regolamentari.
  • Quando il farmacista opera nell'ambito dell'assistenza farmaceutica per conto del SSN, egli non assume la posizione di imprenditore o libero professionista rilevante per l'applicazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  • In tale ambito, il ritardato pagamento della quota dovuta dall'ente pubblico non genera interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, ma solo interessi al tasso legale ordinario se previsti dalla disciplina applicabile.
  • La qualificazione del rapporto dipende dalla sua funzione pubblicistica e dall'inserimento della prestazione nel servizio sanitario, non dalla mera esistenza di una regolazione convenzionale o di una corrispettività economica in senso lato.
  • Le questioni già definitivamente risolte da un precedente delle Sezioni Unite in fattispecie analoga possono essere applicate in continuità, rendendo infondati i motivi che ripropongano la tesi contraria.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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