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Ordinanza

Ordinanza n. 296/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Paola sull’istanza presentata in data 21 ottobre 2021, con la quale si invitava l’amministrazione ad adottare i provvedimenti attuativi dell’ordinanza di demolizione n. 34 del 9 aprile 2010, concernente le opere realizzate dal Giuseppe Mantuano in via Larghetto.

Giustizia amministrativa202200066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Paola sull’istanza del 21 ottobre 2021 volta a ottenere l’attuazione dell’ordinanza di demolizione n. 34 del 9 aprile 2010

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Paola sull’istanza con cui sollecitava l’adozione dei provvedimenti attuativi dell’ordinanza di demolizione n. 34 del 9 aprile 2010, relativa a opere realizzate da un privato. Nel corso del giudizio, il TAR aveva già attribuito al Commissario ad acta ulteriori poteri e un termine di 60 giorni per procedere alla bonifica della via d’accesso e, successivamente, all’esecuzione materiale della demolizione. Il Commissario ha chiesto un’ulteriore proroga, rappresentando l’avanzamento dell’attività amministrativa. Dalla documentazione acquisita risulta che il Comune ha avviato l’iter per la bonifica mediante determina a contrarre e ha poi affidato formalmente i lavori a un’impresa specializzata.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di proroga del Commissario ad acta, concedendo ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per completare la bonifica della via d’accesso e procedere quindi all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 34/2010. Il Collegio ha ritenuto che l’avvio della procedura di bonifica e il successivo affidamento dei lavori giustificassero, allo stato, la concessione del termine richiesto. Ha ribadito che il Commissario ad acta dispone di tutti i poteri sostitutivi previsti dalla legge per superare l’inerzia comunale e che il Comune deve prestargli la massima collaborazione, evitando condotte dilatorie o ostruzionistiche. Il Tribunale ha mantenuto il monitoraggio della vicenda e ha fissato una nuova camera di consiglio per il 17 giugno 2026, riservandosi di verificare l’effettivo avanzamento delle operazioni e di adottare eventuali ulteriori provvedimenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto a contrastare l’inerzia amministrativa, quando l’esecuzione dell’attività dovuta richieda operazioni materiali e preparatorie complesse, il giudice può concedere al commissario ad acta un ulteriore termine per completare gli adempimenti, ove risulti documentato un concreto avanzamento dell’azione amministrativa.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice investito di poteri sostitutivi, può adottare gli atti e compiere le attività necessarie per superare la persistente inerzia dell’amministrazione e assicurare l’esecuzione del comando amministrativo o giudiziale.
  • L’amministrazione sostituita è tenuta a prestare la massima collaborazione al commissario ad acta e deve astenersi da condotte dilatorie o ostruzionistiche idonee a compromettere la tempestiva esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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