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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8546/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la declaratoria di inammissibilità dei loro ricorsi per cassazione (ai soli fini civili) avverso l'ordinanza ex art. 631 c.p.p. che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione relativa alla sentenza di condanna per omicidio colposo a carico di Rocco Antonio Balice. I motivi originari denunciavano: 1) discrepanza sull'orario di ingresso in ospedale e presunta conseguente incidenza sulla responsabilità; 2) rilevanza di prove testimoniali emerse nel giudizio civile come "prove nuove"; 3) falsificazione della cartella clinica. Con il ricorso attuale denunciano errore di fatto e nullità della sentenza per omessa comunicazione al difensore della requisitoria e delle conclusioni della Procura Generale e per mancata comunicazione del dispositivo e della sentenza stessa, invocando l'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 (convertito in L. 176/2020) che prevede trasmissione delle richieste del Procuratore generale via PEC.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto insussistente l'errore di fatto denunciato e non applicabile la procedura di cui all'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020, poiché la controversia in esame è un giudizio camerale non partecipato (art. 611 c.p.p., ricorso ex art. 634, comma 2 c.p.p.) mentre la norma emergenziale si riferisce ai ricorsi trattati secondo gli artt. 127 e 614 c.p.p. La Corte ha inoltre affermato che l'assenza della richiesta del Procuratore generale non ostacola la trattazione nel rito camerale e che il dispositivo non ha autonoma rilevanza prima del deposito, quindi la mancata notificazione del dispositivo non vizia il provvedimento. Conseguentemente vengono confermate le declaratorie di inammissibilità pregresse; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni

    La Corte ha interpretato la disposizione come applicabile solo ai ricorsi per i quali è prevista la trattazione in udienza pubblica o con rito camerale partecipato (artt. 127 e 614 c.p.p.), non ai ricorsi per cassazione ex art. 634 c.p.p. che seguono il rito camerale non partecipato (art. 611 c.p.p.).

  • art. 631 c.p.p.

    Norma richiamata perché l'ordinanza impugnata era una declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione resa con ordinanza ex art. 631 c.p.p.

  • art. 634, comma 2, c.p.p.

    Disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze sull'inammissibilità dell'istanza di revisione; la Corte ha ritenuto che il relativo giudizio sia camerale non partecipato.

  • art. 611 c.p.p.

    La procedura del giudizio camerale non partecipato trova applicazione al ricorso ex art. 634 c.p.p.; in tale rito la mancata trasmissione delle richieste del Procuratore generale non impedisce la trattazione e la deliberazione è momento interno di procedimento il cui effetto giuridico si perfeziona con il deposito.

  • art. 578 c.p.p.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla sentenza di condanna del 1992; la Corte ha ritenuto infondate le censure attinenti alla violazione di tale disposizione nel contesto del riesame delle prove.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Citata in tema di condanna alla Cassa delle ammende: la Corte, pur non ravvisando colpa grave, ha ritenuto equo imporre una somma simbolica (€ 1.000 ciascuno) ai ricorrenti.

  • Precedenti giurisprudenziali (Sez. U 17/12/2015 n. 51207; Sez.1 18/11/1996 n. 6026)

    Richiamati per affermare che la mancanza della richiesta del Procuratore generale non impedisce la trattazione nel rito camerale e che il provvedimento giurisdizionale acquista esistenza giuridica con il deposito, rendendo priva di autonoma rilevanza la mancata notificazione del dispositivo.

Massime di principio

  • La procedura emergenziale di trasmissione via PEC prevista dall'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 si applica solo ai procedimenti che prevedono trattazione in udienza pubblica o in rito camerale partecipato (es. artt. 127 e 614 c.p.p.); non è automaticamente applicabile ai ricorsi per cassazione trattati nel rito camerale non partecipato (art. 611 c.p.p.).
  • Nel rito camerale non partecipato la mancata comunicazione alle parti delle richieste del Procuratore generale non è, di per sé, causa di nullità o inammissibilità: occorre dimostrare l'effettivo e specifico pregiudizio al diritto di difesa.
  • La mancata notificazione del dispositivo non vizia il provvedimento se il provvedimento stesso non si è ancora perfezionato con il deposito; la sentenza acquista efficacia giuridica con il deposito e non con la sola enunciazione verbale.
  • Le censure che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o in una riapertura del dibattimento con "prove nuove" sono difficilmente ammissibili nel giudizio di cassazione camerale, a meno che non dimostrino chiara idoneità a demolire il giudicato.
  • Quando si allega un vizio procedurale basato su norme emergenziali (es. regole PEC), bisogna prima verificare l'effettiva applicabilità della norma al rito in questione e dimostrare il nesso di causalità fra l'omissione e il pregiudizio subito dalla difesa.
  • La declaratoria di inammissibilità in sede di revisione o per impugnazioni analoghe impedisce in genere la riproposizione delle medesime doglianze, salvo che non emergano elementi decisivi di novità o vizi formali insuperabili.

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