Sentenza del 22/02/2018 n. 1110 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Soggetto contribuente - Sentenza civile - Richiesta registrazione - Ente impositore - Notifica avviso liquidazione - Sentenza civile registrata - Omessa allegazione - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. L’ente impositore, quando emette un avviso di liquidazione per la maggiore imposta di registro conseguente alla richiesta di registrazione di una sentenza civile, deve allegare la sentenza all’atto impositivo. L’omessa allegazione comporta la nullità dell’avviso, non essendo sufficiente una mera indicazione dell’atto o del suo contenuto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’avviso di liquidazione relativo alla maggiore imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza civile, deducendo l’illegittimità dell’atto perché l’ente impositore non aveva allegato la sentenza civile all’avviso notificato. L’omessa allegazione avrebbe impedito al contribuente di conoscere integralmente il presupposto della pretesa tributaria e di verificare la correttezza della liquidazione.
Norme richiamate
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere con precisione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Se l’atto richiamato non è già conosciuto o nella disponibilità del contribuente, deve essere allegato; la violazione di tale obbligo può determinare la nullità dell’atto.
Cassazione civile, ordinanza n. 29402/2017
Ha affermato che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro fondato su una sentenza civile deve contenere o avere allegata la sentenza, quando necessaria per rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo si fonda su un provvedimento o documento richiamato, l’amministrazione deve metterlo concretamente a disposizione del contribuente, allegandolo salvo che sia già conosciuto o disponibile per legge.
- L’omessa allegazione dell’atto presupposto può comportare la nullità dell’avviso se impedisce al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente.
- Non è sufficiente richiamare genericamente una sentenza o indicarne gli estremi: l’avviso deve contenere elementi adeguati a consentire il controllo della liquidazione dell’imposta.
- La contestazione deve concentrarsi sull’effettiva lesione del diritto di difesa e sulla mancata conoscibilità dell’atto presupposto, verificando anche se il documento fosse già nella disponibilità del contribuente.
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