Cassazione Civile, Ordinanza n. 21286/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il committente aveva affidato alla società poi fallita la realizzazione e il montaggio di espositori in acciaio inox e di un box in ferro. A lavoro eseguito, la società aveva emesso fattura; secondo il committente tale credito era stato già integralmente pagato mediante consegna di due assegni, con rilascio di quietanza. Dopo il fallimento della società, la curatela aveva richiesto nuovamente il pagamento della fattura e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi confermato in opposizione dal Giudice di Pace e in appello dal Tribunale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2735 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la quietanza dovesse vincolare anche il curatore, non potendo questi considerarsi terzo rispetto alla società fallita; 2) vizio motivazionale, deducendo che la curatela non aveva chiesto prova della simulazione o della falsità della quietanza, sicché l’atto avrebbe dovuto essere pienamente opponibile; 3) falsa applicazione dell’art. 2721 c.c., contestando il diniego di ammissione della prova testimoniale sull’asserito pagamento in contanti e censurando la valutazione di non decisività delle prove documentali (in particolare le matrici degli assegni).
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore non ha efficacia vincolante di confessione stragiudiziale nei confronti del curatore, ma solo valore di documento probatorio liberamente apprezzabile, poiché il curatore, pur esercitando il diritto del fallito, è parte processuale distinta e quindi terzo rispetto al fallito. Da ciò consegue anche che il curatore non aveva l’onere di provare la simulazione o la falsità dell’atto per paralizzarne l’efficacia, perché l’atto non gli era opponibile. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a rivalutare il merito sulla credibilità e opportunità della prova testimoniale e sulla valutazione complessiva delle prove documentali, attività riservata al giudice di merito e adeguatamente motivata. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso riparto dell’onere probatorio; la Corte esclude la violazione perché la quietanza non era opponibile al curatore come terzo
art. 2735 c.c.
la quietanza rilasciata dal creditore è qualificata come non vincolante per il curatore fallimentare, ma solo come elemento documentale liberamente valutabile
art. 2721 c.c.
la censura sulla prova testimoniale è stata ritenuta inammissibilmente diretta contro la valutazione di merito del giudice circa l’opportunità e la decisività della prova
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare per il recupero di un credito del fallito, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore non è automaticamente vincolante come confessione stragiudiziale nei confronti della procedura, ma costituisce soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile.
- Il curatore del fallimento, pur agendo nell’esercizio del diritto del fallito, è parte processuale distinta dal fallito e può essere considerato terzo rispetto agli atti negoziali o dichiarativi compiuti tra fallito e controparte.
- Se un atto non è opponibile al curatore, la procedura non ha l’onere di dimostrarne la falsità o la simulazione per neutralizzarlo.
- La censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito sulle prove testimoniali o documentali quando il giudice di merito abbia motivato la propria valutazione sulle risultanze istruttorie.
- Quando il giudice di merito ritiene non provato il pagamento sulla base del complesso delle prove documentali, la doglianza che contesti l’apprezzamento della decisività delle prove è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.
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