Cassazione Penale, Ordinanza n. 13772/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile nei gradi di merito del reato di detenzione e cessione di stupefacenti in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13 dicembre 2024. Il ricorso lamentava, in modo ritenuto dalla Corte del tutto aspecifico e generico, la mancanza di una motivazione idonea a sorreggere l'esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era invece assistita da un adeguato apparato argomentativo e che i motivi, per essere ammissibili, dovevano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 129 c.p.p.
La censura del ricorrente riguardava l'omessa o insufficiente motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento; la Corte richiama il tema come oggetto della doglianza, ma ne esclude la fondatezza perché la sentenza di merito era adeguatamente motivata.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, pena l'inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non sono ammissibili censure generiche o meramente assertive, specie quando si contesti la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sull'omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può risolversi in un richiamo astratto: occorre confrontarsi con l'apparato argomentativo della decisione di merito e indicare puntualmente gli errori denunciati.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e il ricorso non individua in modo preciso vizi di diritto o di fatto, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
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