Sentenza n. 2268/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: 1) della Determina Dirigenziale ASL Napoli 1 Centro n. 3960 del 23/09/2025, avente ad oggetto Affidamento della procedura aperta per la Fornitura triennale di Sostituti dermici per i PP.OO. della ASL Napoli 1 Centro, ai sensi dell’art. 71, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. lgs. 36/2023, di cui alla Delibera di indizione n. 1196 del 03/06/2025, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.190.288,13 oltre i.v.a., nella parte in cui aggiudica il Lotto n. 4 dell'appalto, per la fornitura di “Sostituto dermico di derivazione animale in formulazione fluida” alla GUNA s.p.a.; 2) di tutti i verbali e decisioni delle operazioni di gara, nessuno escluso e, in particolare: a) del verbale della seduta riservata del 03/09/2025 in cui la Commissione di Gara per ogni lotto ha proceduto alla valutazione delle offerte depositate dagli O.E. ed ha quindi redatto le schede di attribuzione dei punteggi per la valutazione della qualità, nonché delle medesime schede allegate al verbale del 03/09/2025; b) della decisione con cui la Commissione, all’esito della fase di valutazione tecnica, ha ammesso la GUNA s.p.a., anziché procedere all’esclusione, all'esito del disposto di cui all'art. 16 del Capitolato; c) del verbale della Commissione Giudicatrice dell’08/09/2025, in cui è stata data lettura degli esiti della valutazione tecnica e sono state aperte le buste economiche presentate a sistema dalle ditte partecipanti; d) delle decisioni della Commissione assunte a seguito della seduta di gara e delle valutazioni registrate sul portale SIAPS, all'esito delle quali il sistema ha generato la graduatoria provvisoria per il Lotto 4, nella quale la GUNA s.p.a. è risultata aggiudicataria provvisoria dello stesso Lotto n. 4; e) delle determinazioni della Commissione di Gara all'esito delle quali è stato deciso di aggiudicare la procedura di gara per l'acquisizione della fornitura triennale di sostituti dermici per i PP.OO. della ASL Napoli 1 Centro, secondo il seguente schema: “Lotto n. 4 Sostituto dermico di derivazione animale in formulazione fluida CIG B71F718E2E, GUNA spa importo € 733,08”; f) del verbale delle operazioni del 15/09/2025, con cui si è provveduto alla verifica del fascicolo FVOE 2.0 relativo agli OO.EE. aggiudicatari sul portale ANAC; g) della Determina Dirigenziale ASL Napoli 1 Centro n. 3960 del 23/09/2025 nella parte in cui, relativamente al Lotto n. 4 di gara, ha preso atto dei verbali e delle decisioni della Commissione di gara e, segnatamente, del verbale in cui la Commissione ha ammesso l'offerta tecnica presentata dalla GUNA s.p.a., omettendo di escludere l'operatore per la non conformità del prodotto offerto rispetto alle richieste della S.A. (art. 16 del Capitolato); 3) di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione e laddove lesivi degli interessi della ricorrente: i. i verbali e/o gli atti non conosciuti alla ricorrente ed alla stessa non comunicati; ii. le richieste di chiarimenti e di approfondimenti formulate dalla ASL Napoli 1 Centro; iii. il Capitolato Tecnico della gara, prot. 0147565/I del 05.05.2025; iv. il Disciplinare di Gara pubblicato il 05.06.2025; v. gli ordinativi di fornitura e/o di analoghi atti che dovessero disporre l’esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula del contratto; vi. tutti gli altri atti e provvedimenti relativi alla gara, di data ed estremi sconosciuti, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto al provvedimento di aggiudicazione, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia, ex artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto eventualmente stipulato nelle more della conclusione del presente giudizio con la ditta GUNA s.p.a.: nonché: - per l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua; - per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’affidamento della commessa, o, in subordine, laddove non sia possibile, in forma generica per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto della mancata aggiudicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 4 della gara per la fornitura triennale di sostituti dermici e verbale di valutazione tecnica dell'offerta dell'aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'aggiudicazione del Lotto 4 alla società controinteressata, sostenendo che il prodotto offerto, denominato MD-TISSUE, non fosse conforme all'oggetto della gara, avente a oggetto un sostituto dermico di derivazione animale in formulazione fluida, né funzionalmente equivalente alle esigenze della stazione appaltante. Ha dedotto la violazione dell'art. 79 e dell'Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di par condicio, buon andamento, favor partecipationis e equivalenza funzionale, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, apoditticità, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento e sviamento. La ricorrente ha prodotto studi scientifici e una perizia tecnica secondo cui il prodotto offerto avrebbe finalità terapeutiche diverse da quelle proprie di un biomateriale destinato alla rigenerazione tissutale cutanea. In seguito all'istruttoria disposta dal TAR, è emerso che il verbale del 3 settembre 2025 aveva qualificato l'offerta come conforme, ma senza indicare alcuna motivazione; la successiva nota informale di un solo componente della commissione aveva affermato che la destinazione d'uso non rientrava tra i criteri di valutazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio di equivalenza funzionale, quale espressione del favor partecipationis e della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, precisando tuttavia che la valutazione tecnica è sindacabile quando risulti viziata, tra l'altro, da difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti o incoerenza della procedura valutativa. Nel caso concreto, il giudizio di conformità ed equivalenza dell'offerta aggiudicataria è stato ritenuto illegittimo perché il verbale della commissione riportava la dicitura "Conforme" senza alcuna motivazione, neppure grafica o formale. Il deficit non poteva essere sanato dalla successiva nota informale proveniente apparentemente da un solo componente dell'organo collegiale. Sono stati quindi annullati la determina di aggiudicazione, nella parte relativa al Lotto 4, e il verbale di valutazione tecnica del 3 settembre 2025. È stata inoltre dichiarata l'inefficacia ex nunc del contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell'art. 122 c.p.a., in ragione della domanda di subentro proposta dalla ricorrente. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento della procedura aperta.
art. 79 d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente in relazione alle specifiche tecniche e alla conformità dell'offerta.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle specifiche tecniche e dell'equivalenza.
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale criterio di aggiudicazione della gara.
art. 122 c.p.a.
Applicato per dichiarare l'inefficacia ex nunc del contratto eventualmente stipulato, a seguito dell'illegittimità dell'aggiudicazione e della domanda di subentro.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati nel provvedimento quali disposizioni processuali applicabili al giudizio in materia di contratti pubblici.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
l. 241/1990
Invocata dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione.
Massime di principio
- Il principio di equivalenza funzionale consente alla stazione appaltante di ammettere prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dalla lex specialis, in funzione del favor partecipationis, ma impone una valutazione effettiva e motivata dell'equivalenza rispetto alle esigenze della gara.
- Il giudizio tecnico della commissione di gara è sindacabile dal giudice amministrativo quando risulti privo di motivazione, manifestamente illogico, fondato su presupposti erronei o adottato attraverso una procedura valutativa incoerente; il sindacato non comporta, invece, la sostituzione del giudizio tecnico dell'amministrazione.
- Un verbale di gara che si limiti a qualificare un'offerta come "conforme" senza esplicitare le ragioni della conformità e dell'eventuale equivalenza funzionale è viziato per difetto di motivazione, soprattutto quando l'equivalenza costituisca il presupposto per ammettere un prodotto apparentemente diverso da quello descritto nella lex specialis.
- La motivazione mancante nel verbale della commissione non può essere validamente integrata, dopo la conclusione della gara, da una nota informale proveniente da un solo componente dell'organo collegiale, poiché tale documento non equivale alla motivazione dell'organo competente espressa nel procedimento valutativo.
- Quando l'aggiudicazione è annullata per la non adeguatamente motivata verifica di conformità o equivalenza del prodotto offerto e l'operatore ricorrente ha chiesto il subentro, il contratto eventualmente stipulato può essere dichiarato inefficace ex nunc ai sensi dell'art. 122 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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