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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11937/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una logopedista volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una struttura medica riabilitativa per il periodo luglio 1998 - dicembre 2009, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive quantificate in euro 78.000,00. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo non provata la subordinazione e qualificando la prestazione come attività libero-professionale. In cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la subordinazione nonostante le risultanze istruttorie; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2094 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando un non corretto apprezzamento delle deposizioni testimoniali e dei documenti prodotti. La Suprema Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità se la motivazione è congrua e logicamente coerente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte d’appello aveva correttamente applicato i principi in tema di subordinazione, valorizzando complessivamente le risultanze istruttorie e concludendo, con motivazione adeguata, che la prestazione era svolta in regime libero-professionale e non subordinato. Le censure della ricorrente non denunciavano veri errori di diritto, né un vizio di sussunzione, ma contestavano la ricognizione del fatto e la valutazione delle prove, profili riservati al giudice di merito e insindacabili in cassazione nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La lavoratrice è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    definisce il lavoro subordinato come prestazione resa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, con soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato come norma di raffronto per distinguere la prestazione d'opera autonoma dalla subordinazione.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte non ravvisa violazioni perché la censura si risolve in una contestazione della valutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ammesso solo nei rigorosi limiti vigenti, non potendo tradursi in una nuova valutazione delle prove.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L'accertamento della subordinazione va compiuto verificando la soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; non occorre provare un diverso rapporto incompatibile con la subordinazione.
  • Quando l'inquadramento del rapporto non sia immediatamente desumibile dalla prestazione, il giudice può ricorrere a indici sussidiari e complessivamente valutati, quali continuità, coordinamento, orario predeterminato, retribuzione fissa e assenza di autonoma organizzazione imprenditoriale.
  • La qualificazione del rapporto di lavoro e la ricostruzione del fatto mediante le prove appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per reali errori di diritto o nei limitati casi di vizio motivazionale consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Non integra violazione di legge la censura che, sotto l'apparente deduzione di errores in iudicando, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una nuova valutazione del merito.
  • Il vizio di sussunzione non è configurabile quando la parte contesti non la regola astratta applicata dal giudice, ma esclusivamente la ricostruzione della fattispecie concreta operata sulla base delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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