Cassazione Penale, Sentenza n. 15909/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ribezzo impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito gli arresti domiciliari con il divieto temporaneo di esercitare la professione (12 mesi). Nei motivi di ricorso deduce: 1) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. (lett. c) per la mancata attualità e concretezza delle esigenze cautelari, rilevando che i rapporti con la ITTICA ZU PIETRO erano cessati e che non vi sarebbero prove di interventi analoghi in favore di altre società; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto alla valutazione della sua condotta e personalità; 3) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, sostenendo che i sequestri avrebbero acquisito tutta la documentazione e che non vi sarebbero elementi che lo colleghino all'intento di alterare le prove; 4) ulteriore doglianza sulla presunta mancata considerazione di intercettazioni e acquisizioni già eseguite che impedirebbero l'inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e alla presunta contraddittorietà della motivazione, confermando che dalle intercettazioni, perquisizioni e sequestri emergeva il ruolo di Ribezzo nell'associazione a delinquere (procure di additivi vietati, alterazione/occultamento dei risultati delle analisi, falsificazione di rapporti di prova). La Corte ha applicato il principio secondo cui il pericolo di reiterazione si valuta prognosticamente sulla base delle modalità di condotta, della personalità e del contesto socio-ambientale, non richiedendo l'individuazione di specifiche occasioni prossime di commissione. Ha inoltre ritenuto assorbite le censure sul pericolo di inquinamento probatorio. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. La Corte ha confermato che l'attualità va valutata prognosticamente sulla base delle modalità della condotta, della personalità e del contesto, e non richiede la dimostrazione di occasioni specifiche e imminenti di reiterazione.
art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamata nei motivi del ricorso in relazione al pericolo di inquinamento probatorio; la Corte ha ritenuto che le censure relative a tale pericolo fossero assorbite dalla valutazione complessiva del pericolo di reiterazione e dalle risultanze investigative.
art. 416, commi 1, 2 e 5, cod. pen. (associazione a delinquere)
Norma penale che individua il reato principale contestato all'indagato quale promotore/partecipe di un'associazione finalizzata a reati contro la sicurezza alimentare e frodi in commercio; la sentenza descrive il ruolo operativo del ricorrente nell'ambito dell'associazione.
artt. 81, 110, 479, 483, 476, 515, 516 cod. pen. (reati connessi: frode, falsità, adulterazione, commercio di sostanze nocive)
Elencati tra i reati contestati nell'ambito dell'indagine; la Corte utilizza la gravità e le modalità di tali condotte per valutare la personalità e il pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari si valuta prognosticamente: non è necessario che esistano occasioni immediate di reiterazione, ma la valutazione deve basarsi sulle modalità della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale.
- La cessazione dei rapporti con una specifica società non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione se l'indagato continua ad operare nello stesso settore o in contesti analoghi.
- Il fatto che documentazione sia stata acquisita con sequestri non annulla di per sé la possibilità di inquinamento probatorio né esclude la necessità di misure cautelari, se sussistono altri elementi che indicano rischio di reiterazione o attitudine a eludere controlli.
- La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari può legittimamente basarsi su elementi investigativi (intercettazioni, perquisizioni, sequestri) che delineano il ruolo operativo dell'indagato nell'illecito.
- Le censure sulla contraddittorietà della motivazione sono deboli se il giudice ha argomentato coerentemente l'anagrafe del rischio (modalità del fatto, ruolo ricoperto, continuità di attività nel settore).
- In casi di reati organizzati o connessi al commercio di prodotti alimentari, le autorità possono ritenere proporzionale e sufficiente una misura interdittiva (es. divieto di esercitare la professione) in alternativa alla detenzione, purché sia adeguata a prevenire la reiterazione.
- Per contrastare efficacemente le misure cautelari il difensore deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di rischio prognostico (es. comprovata impossibilità di reiterare la condotta nel settore, fattiva cessazione dell'attività in modo tale da escludere il contesto favorevole alla recidiva).
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