Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1068/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'annullamento in autotutela delle comunicazioni impugnate aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata dalla società ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazioni AGEA recanti il ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiere 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, adottate in ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha impugnato le comunicazioni AGEA con cui erano stati ricalcolati i prelievi supplementari relativi alle campagne lattiere 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, già oggetto di annullamento da parte del Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio AGEA ha comunicato che, in seguito all'introduzione dell'art. 10-bis del d.l. 69/2023, convertito nella l. 103/2023, aveva annullato in autotutela le comunicazioni impugnate con determinazione del 25 novembre 2023.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere consegue all'integrale soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio mediante l'annullamento in autotutela degli atti impugnati.

  • art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023

    La norma è richiamata quale base dell'intervento di AGEA che ha comportato l'annullamento in autotutela delle comunicazioni di ricalcolo impugnate.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela tutti gli atti impugnati e tale intervento soddisfa integralmente la pretesa fatta valere dal ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza amministrativa che elimini integralmente l'utilità concreta della decisione richiesta con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.