Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24543/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in primo grado per il reato di molestie ha impugnato la sentenza del Tribunale deducendo, da un lato, l'errata valutazione degli atti istruttori e dei documenti rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento alle concrete modalità della molestia ascritta; dall'altro, ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello, rilevata l'inappellabilità della sentenza perché era stata applicata la sola pena dell'ammenda, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. In sede di legittimità, tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da difensore privo di legittimazione a patrocinare davanti alla Corte di cassazione, non iscritto all'albo speciale, in un momento successivo alla riforma che ha escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza di primo grado, avendo applicato la sola pena dell'ammenda, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; il ricorso per cassazione era comunque ammissibile solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost. Tuttavia, l'impugnazione era stata proposta da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Poiché il ricorso era successivo al 3 agosto 2017, trovava applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale, a pena di inammissibilità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di molestie contestato e accertato in primo grado.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    La sentenza di primo grado è stata ritenuta inappellabile perché era stata applicata la sola pena dell'ammenda.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    La Corte di appello ha rilevato l'inappellabilità e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per quanto di competenza.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Il ricorso immediato in cassazione, pur non espressamente previsto, è ammissibile solo per violazione di legge; la motivazione mancante può integrare violazione di legge solo se assolutamente carente.

  • art. 111, primo comma, Cost.

    È richiamato per affermare l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto da difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base normativa per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dalla ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • Legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la necessità della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale e ha escluso la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata ai fini della valutazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado applica la sola pena dell'ammenda, l'appello è inammissibile e la parte deve indirizzare l'impugnazione secondo il regime del ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione proposto dopo la riforma del 2017 deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenze inappellabili ex art. 593, comma 3, c.p.p., il sindacato è limitato alle violazioni di legge; il vizio di motivazione è deducibile solo quando si risolva in una motivazione assolutamente mancante.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dedotta solo con un mezzo di impugnazione ammissibile e secondo le forme processuali previste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.